Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17544 - pubb. 27/06/2017

Notificazione dell'impugnazione presso il procuratore costituito non andata a buon fine a causa di trasferimento non comunicato del destinatario

Cassazione civile, sez. V, tributaria, 07 Giugno 2017, n. 14083. Est. Caiazzo.


Notificazione - Dell'atto d'impugnazione - Luogo di notificazione - Procuratore costituito - Esito negativo dovuto al trasferimento del procuratore - Conseguenze - Efficacia della notifica - Esclusione - Fondamento - Obbligo del procuratore trasferitosi di comunicare la variazione all'altra parte - Sussistenza - Esclusione - Proroga dei termini di impugnazione - Esclusione

Notificazione - Dell'atto d'impugnazione - Luogo di notificazione - Presso il procuratore costituito - Notifica presso il domicilio dichiarato nel giudizio "a quo" - Esito negativo dovuto al trasferimento del procuratore - Conseguenze - Efficacia della notifica - Esclusione - Fondamento - Obbligo del procuratore trasferitosi di comunicare la variazione all'altra parte - Sussistenza - Esclusione - Dubbio di illegittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. - Manifesta infondatezza



Qualora la notificazione dell'impugnazione presso il procuratore costituito non sia andata a buon fine, per non avere l'ufficiale giudiziario reperito detto procuratore nel luogo indicato dall'istante, la questione della conoscenza o conoscibilità del diverso recapito del procuratore medesimo, anche se il trasferimento non sia stato comunicato da controparte, non ha alcun rilievo giuridico, atteso che la rinnovazione della notificazione deve avvenire entro la scadenza del termine fissato per l'impugnazione. Detto termine, in quanto perentorio, non è prorogabile, né soggetto a sospensione o interruzione se non nei casi previsti dalla legge, sicché decorre durante il tempo necessario per le ricerche del nuovo recapito del procuratore destinatario, restando a carico dell'istante il rischio di decadenza per mancato rispetto del termine stesso. (massima ufficiale)

La notifica presso il domicilio dichiarato nel giudizio "a quo", che abbia avuto esito negativo perché il procuratore si sia successivamente trasferito altrove, non ha alcun effetto giuridico, dovendo essere effettuata al domicilio reale del procuratore (quale risulta dall'albo, ovvero dagli atti processuali) anche se non vi sia stata rituale comunicazione del trasferimento alla controparte, poiché il dato di riferimento personale prevale su quello topografico, e non sussiste alcun onere del procuratore di provvedere alla comunicazione del cambio di indirizzo, tale onere essendo previsto, infatti, per il domicilio eletto autonomamente, mentre l'elezione operata dalla parte presso lo studio del procuratore ha solo la funzione di indicare la sede dello studio del procuratore, sicché costituisce onere del notificante l'effettuazione di apposite ricerche atte ad individuare il luogo di notificazione. Siffatto onere non si pone affatto in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, potendo essere svolta agevolmente l'attività di ricerca posta a carico della parte, sicché non è configurabile alcuna lesione del canone della ragionevolezza né alcuna limitazione del diritto di difesa. (massima ufficiale)


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