Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18777 - pubb. 18/01/2018

L’istanza di liquidazione del compenso per il gratuito patrocinio deve essere avanzata nel corso del giudizio

Tribunale Como, 14 Settembre 2017. Est. Donatella Montanari.


Processo civile – Gratuito patrocinio – Istanza di liquidazione del compenso del patrocinante – Successiva alla sentenza – Inaccoglibilità dell’istanza – Sussiste



L’istanza di liquidazione del compenso di gratuito patrocinante pervenuta successivamente alla pubblicazione della sentenza che ha definito il processo, regolando le spese tra le parti è inaccoglibile poiché il disposto dell’art. 83 DPR 115/02 impone al giudice la emissione del decreto di pagamento “contestualmente” alla pronuncia del provvedimento.
La nozione di decadenza nel caso di specie è fuori luogo, attenendo solo alle attività processuali in senso stretto, soggette a determinati termini che si inseriscono nel contraddittorio processuale, e destinate a produrre effetti nei confronti della controparte, mentre la richiesta di liquidazione del compenso di gratuito patrocinio può considerarsi attività processuale solo “latu sensu”, in quanto diretta sì al giudice ma con effetti nei confronti dell’erario, che non è parte in giudizio.
Peraltro, diversamente argomentando, il diritto del patrocinante andrebbe soggetto al termine ordinario di prescrizione decennale, così vanificandosi il potere-dovere del giudice di esaminare le condizioni reddituali del beneficiato e suoi conviventi mediante attività istruttoria prioritariamente da svolgersi nel corso del processo, o comunque tramite verifiche che per ragioni evidenti non sono fattivamente praticabili a distanza di lungo tempo dalla definizione del processo. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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