Diritto della Famiglia e dei Minori


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21567 - pubb. 01/05/2019

Divorzio e assegno: adeguamento a seguito delle mutate condizioni patrimoniali dei coniugi

Cassazione civile, sez. I, 04 Aprile 2019, n. 9533. Est. Pazzi.


Adeguamento a seguito delle mutate condizioni patrimoniali dei coniugi - Configurabilità - Mutamenti intervenuti nel corso del giudizio di appello e anche nel corso di rinvio - Valutabilità - Limiti



La natura e la funzione dei provvedimenti diretti a regolare i rapporti economici tra i coniugi in conseguenza del divorzio, così come quelli attinenti al regime di separazione, postulano la possibilità di adeguare l'ammontare del contributo al variare nel corso del giudizio delle loro condizioni patrimoniali e reddituali, e anche, eventualmente, di modularne la misura secondo diverse decorrenze riflettenti il verificarsi di dette variazioni (oltre che di disporne la modifica in un successivo giudizio di revisione), con la conseguenza che il giudice d'appello, nel rispetto del principio di disponibilità e di quello generale della domanda, è tenuto a considerare l'evoluzione delle condizioni delle parti verificatasi nelle more del giudizio. (massima ufficiale)


 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina - Presidente -

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. - Consigliere -

Dott. TRICOMI Laura - Consigliere -

Dott. SCALIA Laura - Consigliere -

Dott. PAZZI Alberto - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

 

SENTENZA

 

Svolgimento del processo

1. Il Tribunale di Venezia, con sentenza in data (*), dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Cr.Gi. e C.P. disponendo che il primo versasse alla seconda un assegno divorzile di Euro 300 mensili.

2. La Corte d'appello di Venezia, con sentenza del 30 ottobre 2015, rilevava che la C., affetta da una grave patologia psichiatrica che non solo la rendeva invalida, ma ne condizionava anche le capacità di lavoro e integrazione, aveva perso nel frattempo il reddito derivante da un'attività di sostegno terapeutico, di cui in precedenza godeva, e, pur vivendo con i genitori, doveva affrontare le spese di vita e cura con il solo reddito da invalidità; di conseguenza il collegio d'appello, tenuto conto del reddito e delle condizioni patrimoniali del Cr. e della natura assistenziale dell'assegno divorzile, rideterminava in aumento l'importo dell'assegno già riconosciuto, affinchè lo stesso fosse funzionale alle esigenze minime di vita di una persona nei cui confronti esistevano necessità di tutela e terapia.

3. Ha proposto ricorso per cassazione contro detta pronuncia C.P. al fine di far valere due motivi di impugnazione.

Ha resistito con controricorso Cr.Gi., il quale ha proposto ricorso incidentale articolato in tre motivi.

La sesta sezione, originariamente investita della decisione della controversia, con ordinanza interlocutoria del 21 novembre 2017 ha ritenuto insussistenti i presupposti per la trattazione del ricorso in camera di consiglio ai sensi dell'art. 375 c.p.c., essendo necessario approfondire la questione dedotta nel secondo motivo del ricorso incidentale, ed ha rimesso la causa alla pubblica udienza della prima sezione.

Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 380 bis.1 c.p.c..

 

Motivi della decisione

4.1 Il primo motivo del ricorso principale denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, con riferimento alle condizioni dei coniugi: la corte territoriale avrebbe erroneamente determinato la consistenza dell'assegno divorzile, in funzione della sua natura assistenziale e tenendo conto delle esigenze minime di vita della beneficiaria, e in questo modo avrebbe fatto applicazione di criteri diversi da quelli indicati dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, e idonei a giustificare la fissazione di un assegno alimentare.

4.2 Con il primo motivo del ricorso incidentale la sentenza impugnata è censurata, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione e falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, e dei criteri ivi previsti nonchè, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio già oggetto di discussione fra le parti: la Corte d'appello, ai fini dell'attribuzione dell'assegno di divorzio, era chiamata in primo luogo a verificare l'esistenza del diritto in relazione all'inadeguatezza dei mezzi a disposizione della C. o all'impossibilità per la stessa di procurarseli per ragioni oggettive, operando un raffronto con un tenore di vita analogo a quello condotto in costanza di matrimonio, quindi ad applicare, attraverso una valutazione ponderata e bilaterale, gli altri criteri previsti dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, che operavano come fattori di moderazione e diminuzione della somma considerata in astratto; oltre a ciò nessun riconoscimento di un assegno divorzile poteva avvenire nel caso in cui il rapporto matrimoniale fosse stato solo formalmente istituito e non avesse dato luogo alla formazione di alcuna comunione materiale e spirituale fra i coniugi.

La corte territoriale, ove avesse opportunamente valutato i presupposti e applicato i criteri dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, - e avesse così considerato che la C., percependo un assegno di invalidità e avendo già beneficiato dell'inserimento lavorativo come categoria protetta, non era affatto priva di mezzi adeguati e comunque non era nell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive (tanto che nel corso di dieci anni di separazione non vi era stata necessità nè richiesta di alcun mantenimento), che il Cr. godeva di un reddito mensile di Euro 1350/1400 e che il matrimonio, solo formalmente istituito, non aveva dato luogo alla formazione di alcuna comunione materiale e spirituale -, sarebbe giunta a conclusioni differenti, non riconoscendo alcun assegno divorzile a favore della donna.

4.3 Entrambi i motivi, da trattarsi congiuntamente per la coincidenza delle questioni trattate, non sono fondati.

4.3.1 Va detto in primo luogo che i principi a cui la corte di merito, in tesi del ricorrente incidentale, non avrebbe dato attuazione, non corrispondono alla più recente giurisprudenza di questa Corte (Cass., Sez. U., 18287/2018), la quale ha invece ritenuto che il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione che sulla quantificazione dell'assegno.

Dunque, ferma la funzione assistenziale dell'assegno di divorzio previsto dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, la valutazione di adeguatezza dei mezzi e dell'incapacità del richiedente di procurarseli per ragioni oggettive deve fondarsi sulle condizioni economico-patrimoniali delle parti ed essere collegata causalmente alla valutazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte della norma, al fine di accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare, oltre che dalle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente e alla conformazione del mercato del lavoro.

Gli indicatori contenuti nella prima parte della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, svolgono così una funzione perequativa e riequilibratrice dell'assegno di divorzio, dando attuazione al principio di solidarietà che funge da fondamento dell'istituto.

4.3.2 La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione di questi generali criteri, laddove ha preso atto delle attuali differenti condizioni economico-patrimoniali in cui versano le parti, della fruizione da parte del Cr. della casa già coniugale e delle effettive potenzialità professionali e reddituali dell'odierna ricorrente (risultata affetta da grave patologia che, oltre a renderla totalmente invalida, ne condiziona le capacità di lavoro, tanto da averle consentito di percepire in passato un reddito "il quale più che essere effettivamente tale era il risultato di attività di sostegno terapeutico").

L'esito di questo preliminare accertamento - istituzionalmente attribuito al giudice di merito e non rinnovabile in questa sede di legittimità - ha posto in evidenza l'insufficienza di redditi propri in capo alla ricorrente principale e la mancanza di potenzialità professionali e reddituali che andassero oltre l'assegno di invalidità, stante il venir meno della percezione di sovvenzioni correlate allo svolgimento di attività di sostegno terapeutico.

Nella quantificazione dell'assegno la corte territoriale ha poi dato corretta attuazione al principio di solidarietà post coniugale.

4.3.3 Il ricorrente incidentale assume reiteratamente che il matrimonio sarebbe stato istituito solo formalmente e non avrebbe dato luogo alla formazione di alcuna comunione materiale e spirituale.

La sentenza impugnata non fa però il minimo cenno a una simile questione, che non risulta posta dall'appellante; nè dalla narrativa del ricorso incidentale, come pure dallo svolgimento dei motivi, risulta che il reclamante, nel corso del giudizio di merito, avesse allegato una simile natura del vincolo matrimoniale.

Sicchè trova applicazione il principio secondo cui, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni comportanti accertamenti in fatto di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo allegare l'avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass. 6089/2018, Cass. 23675/2013).

5.1 n secondo mezzo del ricorso principale lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c.: la corte territoriale avrebbe integralmente compensato le spese di lite malgrado non vi fosse ragione di non applicare il disposto dell'art. 91 c.p.c., dato che il Cr. era risultato del tutto soccombente all'esito del giudizio.

5.2 La censura non merita accoglimento.

L'integrale compensazione delle spese di lite può considerarsi implicitamente fondata sul rigetto, totale o parziale, dei motivi di appello presentati da ambo le parti, le quali avevano domandato l'una la totale esenzione da ogni obbligo, l'altra l'aumento da Euro 300 a Euro 700 mensili.

Se per soccombenza si deve intendere l'oggettiva differenza tra il contenuto della domanda della parte e la decisione assunta, non vi è dubbio che entrambe le parti siano risultate soccombenti in appello, il Cr. totalmente e la C. in larga parte, avendo visto accolto il proprio motivo di appello in modesta misura.

Posto che nessuna norma prevede un criterio di valutazione della prevalenza della soccombenza dell'una o dell'altra basato sul numero delle domande accolte o respinte per ciascuna di esse, in presenza di simili presupposti la corte di merito ha ragionevolmente esercitato il proprio potere discrezionale di disporre la compensazione integrale delle spese di lite, non sindacabile in sede di legittimità (Cass. 1703/2013).

6.1 Il secondo motivo del ricorso incidentale lamenta la violazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui alla L. n. 898 del 1970, art. 9, artt. 24 e 111 Cost. e la violazione dell'art. 342 c.p.c., in ragione del mancato esperimento dell'apposita procedura prevista per la modifica delle condizioni di divorzio a seguito di fatti sopravvenuti: la Corte d'appello avrebbe erroneamente omesso di rilevare l'inammissibilità del motivo di gravame formulato dalla C., la quale aveva dedotto la circostanza nuova costituita dall'intervenuta cessazione della sua attività lavorativa al fine di sollecitare l'innalzamento della misura dell'assegno già fissata dal Tribunale piuttosto che instaurare l'apposita procedura prevista per la modifica delle condizioni di divorzio.

6.2 Il motivo non è fondato.

La natura e la funzione dei provvedimenti diretti a regolare i rapporti economici tra i coniugi in conseguenza del divorzio, così come quelli attinenti al regime di separazione, postulano la possibilità di adeguare l'ammontare del contributo al variare nel corso del giudizio delle loro condizioni patrimoniali e reddituali e anche, eventualmente, di modularne la misura secondo diverse decorrenze riflettenti il verificarsi di dette variazioni (oltre che di disporne la modifica in un successivo giudizio di revisione), con la conseguenza che il giudice d'appello, nel rispetto del principio di disponibilità e di quello generale della domanda, è tenuto a considerare l'evoluzione delle condizioni delle parti verificatasi nelle more del giudizio (Cass. 1824/2005).

Dunque nel caso in cui, dopo la sentenza di divorzio in primo grado, sopravvengano mutamenti della situazione economica dei coniugi, grava sulla parte interessata l'onere di chiedere la riduzione dell'assegno e di fornire la relativa prova (Cass. 3676/1997, Cass. 380/1999); allo stesso modo il giudice d'appello, davanti al quale le parti deducano sopravvenuti mutamenti della situazione, non può esimersi dal disporre i necessari accertamenti in proposito, ancorchè con riguardo a fatti verificatisi nel corso del procedimento di secondo grado (Cass. 2684/1978).

7.1 L'ultimo motivo del ricorso incidentale assume, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza e del procedimento ai sensi dell'art. 112 c.p.c. nonchè l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio già oggetto di discussione fra le parti, consistente nello svolgimento di attività lavorativa retribuita: la corte territoriale avrebbe omesso di pronunciarsi sulla domanda di accertamento dell'indipendenza e dell'autosufficienza delle parti in epoca anteriore alla cessazione dell'attività lavorativa di C.P., risalente al 2(*), nonchè sulla richiesta di revoca dei provvedimenti provvisori di cui all'ordinanza presidenziale del 20 settembre 2012 e di conseguente restituzione di quanto versato in ragione della medesima.

7.2 Il motivo non è fondato.

La Corte d'appello, in realtà, non si è limitata a esaminare la più recente condizione non lavorativa allegata dalla C. ai fini di sollecitare la modifica in aumento dell'assegno fissato in suo favore dal Tribunale, ma ha tenuto presente il fatto storico asserita mente trascurato, vale a dire la condizione di occupazione della odierna ricorrente principale (tanto da arrivare a definirla un'attività di sostegno terapeutico piuttosto che un lavoro) ed il reddito così conseguito sino al termine dell'attività (tanto da far decorrere l'aumento riconosciuto dalla mensilità successiva al venir meno dell'impiego).

Nè può essere fondatamente predicata un'omessa pronuncia sulla domanda tesa a negare il riconoscimento di un assegno di divorzio fino a quell'epoca, ove si consideri che il collegio d'appello, in proposito, ha espressamente ritenuto che fino alla data in cui la C. aveva cessato di lavorare dovevano valere i provvedimenti presidenziali (pag. 4).

Risultano poi inammissibili i profili di censura tesi a sovvertire una simile valutazione, che rimane di pertinenza esclusiva del giudice di merito e non può essere rinnovata in questa sede di legittimità, dato che a questa Corte è affidato il controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e motivazionale, delle argomentazioni svolte nella decisione impugnata.

8. In forza dei motivi sopra illustrati tanto il ricorso principale quanto il ricorso incidentale debbono essere respinti.

La reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, ex art. 92 c.p.c., comma 2.

 

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale e compensa integralmente fra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri titoli identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2019.