Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23561 - pubb. 06/05/2020

Contratti bancari: condizioni di validità delle pattuizioni di interessi e spese

Tribunale Lecce, 30 Aprile 2020. Est. Agnese Di Battista.


Prescrizione nel rapporto di conto corrente – Prescrizione delle rimesse ripristinatorie e solutorie – Distinzione – Verifica ricalcolo a mezzo CTU

Prescrizione nel rapporto di conto corrente – Oggetto delle rimesse – Applicazione del principio analogico per CMS e altre voci di spesa

Commissione di massimo scoperto – Ante L.2/2000 – Condizioni di validità – Determinatezza

Giorni valuta – Invalidità – Utilizzo data contabile

Tasso soglia – Nozione TAN, TAE, TEG – Superamento



In tema di prescrizione decennale i versamenti effettuati dal cliente alla banca per restituire gli importi utilizzati, ripristinando così la c.d. provvista, costituiscono normalmente pagamento solo al momento della chiusura del conto, e solo da questo momento comincerà a decorrere il relativo termine prescrizionale. Quando, invece, il versamento viene eseguito sul conto in presenza di un saldo negativo superiore al fido (c.d. sconfinamento), oppure in presenza di un conto privo di affidamento, allora questo movimento si configura come un pagamento specificamente finalizzato al rientro della maggiore esposizione non convenuta contrattualmente. Una volta che la banca abbia formulato tempestivamente l’eccezione di prescrizione, compete al giudice verificare tramite ctu quali rimesse per essere concretamente ripristinatorie o effettuate su conto attivo, siano irrilevanti ai fini della prescrizione, non potendosi considerare quali pagamenti solutori.

Il principio enunciato dalla Sentenza S.U. n.24418/2010 può essere applicato anche alla ripetizione degli addebiti a titolo di commissioni di massimo scoperto e, per analogia, a tutte le altre voci di spesa indebitamente versate alla banca, e dunque non solo alla ripetizione di interessi anatocistici. In definitiva, non sono ripetibili solo quelle competenze il cui addebito è avvenuto al di fuori del fido e per cui la successiva rimessa ha costituito un pagamento.

La CMS rappresenta il corrispettivo destinato a remunerare la specifica prestazione della banca, consistente nell’immediata ed integrale messa a disposizione dei fondi. Ad ogni modo, vale sempre quanto espressamente previsto dall’art. 117, T.U.B. in base al quale, in assenza di valida e specifica pattuizione scritta, nulla è dovuto. La genericità della previsione non consente di ritenerla specificamente approvata con la conseguenza che il CTU ha correttamente escluso, in tutte le ipotesi di ricalcolo analizzate, l’ammontare della suddetta commissione.

Tra le condizioni economiche la cui validità (ex art. 117 T.U.B.) richiede la previsione scritta in contratto, vi sono le condizioni di valuta, cd. “giorni valuta” associati ai versamenti e ai prelevamenti, a partire dai quali iniziano a decorrere gli interessi (attivi e passivi). In assenza di pattuizione scritta, deve essere considerata solo la data contabile.

Il tasso debitore viene generalmente indicato come TAN (Tasso Annuale Nominale) che, come noto, rappresenta il costo che si produrrebbe in conseguenza di un saldo a debito costante per un intero anno solare. Tuttavia, dal momento che la periodicità con cui si calcolano gli interessi non è annuale, ma trimestrale, il TAN è un tasso sottostimato rispetto a quello realmente applicato dall’istituto bancario (il Tasso Annuale Effettivo - TAE), poiché non tiene conto degli effetti della capitalizzazione.  Il TEG fornisce elementi utili ad accertare se le condizioni di costo (spese, interessi e oneri di varia natura) delle operazioni creditizie praticate dalle banche e dagli intermediari finanziari presentano carattere usurario. Sulla base dei valori ottenuti, ed in conformità con il disposto della Legge 108/96, il CTU ha calcolato il T.E.G. a debito praticato dalla Banca, e dopo averlo confrontato con i Tassi Soglia determinati periodicamente dal Ministero del Tesoro, ha riscontrato per alcuni trimestri il superamento del limite di legge. (Olga Tanza) (riproduzione riservata)


Segnalazione della Dott.ssa Olga Tanza


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