Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24792 - pubb. 28/01/2021

Non è impugnabile con il ricorso straordinario per cassazione il provvedimento che in sede di reclamo conferma la reiezione della domanda di concordato

Cassazione civile, sez. I, 11 Novembre 2020, n. 25316. Pres. Magda Cristiano. Est. Ferro.


Concordato fallimentare - Rigetto della proposta da parte del giudice delegato, in sostituzione del comitato dei creditori - Rigetto del reclamo davanti al tribunale - Impugnazione - Ricorso straordinario per cassazione - Inammissibilità - Fondamento



In tema di concordato fallimentare, il provvedimento del tribunale che in sede di reclamo confermi il decreto con cui il giudice delegato ha respinto la domanda di concordato, sostituendosi al prescritto parere del comitato dei creditori, ai sensi dell'art. 41 l.fall., manca del carattere di decisorietà e definitività, non precludendo la riproponibilità della proposta, sicchè non è impugnabile con il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. (massima ufficiale)


Il testo integrale


 


Testo Integrale