Esecuzione Forzata


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25450 - pubb. 29/11/2017

Il termine per il versamento del prezzo di una vendita giudiziaria è perentorio

Tribunale Napoli Nord, 29 Ottobre 2017. Est. Auletta.


Espropriazione immobiliare - Assegnazione - Espropriazione mobiliare



Il termine per versare il saldo prezzo di una vendita giudiziaria è perentorio, sicché non può trovare accoglimento la richiesta dell’aggiudicatario provvisorio di proroga di tale termine, che altrimenti determinerebbe un’alterazione delle condizioni concorrenziali, posto che l’offerente escluso avrebbe potuto, in ipotesi, offrire un prezzo ancora più alto se avesse saputo di poter richiedere, dopo l’aggiudicazione, un simile differimento. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


 


Tribunale ordinario di Napoli Nord

III Sezione Civile

 

 

Il Giudice dell’esecuzione, in persona del dott. Alessandro Auletta,

letti gli atti del procedimento n. 113/2013,

a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 24.10.2017,

 

PRESO ATTO:

della relazione del professionista delegato ove si dà contezza dell’andamento delle operazioni di gara e, in specie, della circostanza che l’aggiudicatario ha visto accolta la propria offerta a seguito di gara con altro offerente;

 

CONSIDERATO:

che quanto sopra attesta che il bene ha incontrato l’interesse del mercato e, in specie, l’interesse del migliore offerente a vederselo aggiudicato, se è vero che quest’ultimo ha offerto un prezzo che, a seguito dei rilanci, è risultato pari a più del doppio rispetto a quello posto a base dell’esperimento di vendita di cui si tratta;

che all’udienza appositamente fissata il creditore non è comparso;

 

OSSERVA QUANTO SEGUE:

La richiesta dell’aggiudicatario “provvisorio” di versare il saldo prezzo in due soluzioni, con prima rata da versare entro il 9.11.2017 e seconda rata da versare entro il 30.3.2018 può essere, alternativamente, qualificata come

    A) istanza di proroga del termine per il versamento del saldo-prezzo;

    B) istanza di rateizzo ai sensi dell’art. 569, comma 3, ult. parte, c.p.c., nella formulazione introdotta a seguito del d.l. n. 83 del 2015.

L’istanza non può trovare accoglimento né se qualificata nel senso di cui alla lett. A) né se qualificata nel senso di cui alla lett. B).

Ed infatti – quanto all’ipotesi della proroga del termine per il versamento del saldo prezzo – è noto e merita condivisione (come peraltro già avvenuto in altre occasioni simili da parte dell’intestato Tribunale) l’orientamento che esclude la prorogabilità di tale termine.

Se invece si intende la richiesta dell’aggiudicatario “provvisorio” come istanza di accesso al beneficio del pagamento rateale, la stessa deve ritenersi inammissibile.

Ed invero, benché l’ordinanza di vendita non contempli modi e tempi di presentazione di una simile istanza, appare chiaro ex littera legis che la stessa vada formulata unitamente all’offerta, tenuto conto del fatto che, ai sensi dell’art. 571 c.p.c., “l’offerente deve presentare (…) dichiarazione contenente l’indicazione (…) del tempo e del modo del pagamento”.

È evidente che l’accesso al beneficio del pagamento rateale attiene ad una modalità – temporale – di versamento del saldo prezzo, che il G.E., o il suo delegato, devono essere messi in condizione di conoscere al momento dell’apertura delle buste e non in un momento successivo.

A ulteriore riprova della bontà della soluzione interpretativa sopra indicata, sta la circostanza che, a mente dell’art. 573 c.p.c., l’offerta migliore deve essere valutata alla luce di elementi quali (oltre all’entità del prezzo) le forme, i modi e i tempi di pagamento nonché di ogni altro profilo utile indicato nell’offerta stessa.

In più, l’art. 574 c.p.c. stabilisce che, laddove l’ordinanza che ha disposto la vendita ha previsto che il pagamento del prezzo abbia luogo ratealmente, si può rilasciare - all’aggiudicatario che ne faccia richiesta - l’autorizzazione ad immettersi anticipatamente (rispetto all’integrale versamento del prezzo) nel possesso dell’immobile.

La norma subordina il rilascio di tale autorizzazione ad una serie di garanzie e, prima ancora, alla richiesta dell’aggiudicatario, il che dimostra che solo tale richiesta – e non anche quella di accedere al beneficio della rateizzazione – può essere formulata dopo l’aggiudicazione, con apposita istanza.

Oltre ai profili testuali prima richiamati, appare evidente come una interpretazione diversa finirebbe con l’avallare, in chiara distonia con l’impianto normativo di riferimento, una disparità di trattamento ed una alterazione delle condizioni concorrenziali, posto che l’offerente escluso avrebbe potuto, in ipotesi, offrire un prezzo ancora più alto se avesse saputo di poter chiedere, dopo l’aggiudicazione (ed alla bisogna), l’accesso al beneficio della rateizzazione.

È evidente che l’interesse del ceto creditorio (che comunque non ha preso posizione in merito alla suesposta questione) deve essere contemperato con l’interesse – normativamente qualificato (v. artt. 161-bis e 187-bis d.a. c.p.c.) - degli offerenti e, più in generale, con quello alla credibilità delle vendite giudiziarie, valore, quest’ultimo, legato a doppio filo con l’assicurazione di condizioni concorrenziali e paritarie tra tutti coloro che formulano una offerta.

D’altro canto, l’interesse riscontrato dal mercato induce a formulare una prognosi positiva circa il futuro esito fausto di un eventuale ulteriore tentativo di vendita (subordinato alla decadenza – allo stato ipotetica – dell’aggiudicatario “provvisorio”), specie se tale ulteriore tentativo dovesse svolgersi alle medesime condizioni dell’ultimo che ha avuto luogo.

La inammissibilità dell’istanza di rateizzazione (così intesa) porta all’assorbimento della valutazione circa la sussistenza di “giustificati motivi” a supporto della istanza medesima.

 

P.Q.M.

RIGETTA l’istanza formulata nell’interesse dell’aggiudicatario “provvisorio”;

Si comunichi.

 

Aversa, 29.10.2017

 

Il Giudice dell’esecuzione

dott. Alessandro Auletta