Esecuzione Forzata


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25454 - pubb. 22/04/2018

Applicazione della sospensione dei termini processuali relativi a processi esecutivi mobiliari e immobiliari

Tribunale Larino, 22 Marzo 2018. Est. D'Arrigo.


Espropriazione contro il terzo proprietario - Sospensione dell'esecuzione



La sospensione dei termini processuali relativi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, ivi comprese le vendite e le assegnazioni forzate, prevista dall’art. 20, comma quarto, l. 23 febbraio 1999, n. 44, si applica esclusivamente ai procedimenti esecutivi pendenti nei confronti dei soggetti richiedenti, o nel cui interesse siano stati richiesti l’elargizione o i il mutuo senza interessi di cui, rispettivamente, all’art. 3, commi 1 e 2, della medesima legge, e dall’art. 14 della l. 7 marzo 1996, n. 108, con la conseguenza che essa non trova applicazione nei procedimenti esecutivi azionati contro il terzo datore di ipoteca. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Il testo integrale


 


Testo Integrale