Esecuzione Forzata


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25500 - pubb. 08/04/2019

Legittimazione a valutare l'ammissibilità delle offerte di acquisto in tema di vendita immobiliare telematica

Tribunale Larino, 08 Marzo 2019. Est. D'Alonzo.


Espropriazione immobiliare - Vendita



Anche in tema di vendita immobiliare telematica, la legittimazione a valutare l’ammissibilità delle offerte di acquisto compete al giudice dell’esecuzione, o eventualmente al professionista delegato per le operazioni di vendita, ai sensi del combinato disposto degli artt. 572, comma primo, e 591-bis commi scondo e terzo c.p.c., con la conseguenza che competenze individuate sia in capo al gestore della vendita telematica di cui all'art. 2, comma uno, lett. d) del D.M. 26 febbraio 2015, n. 32 che in capo al responsabile dei servzi automatizzati del Ministero, o si aggiungono ad esse, oppure abbracciano versanti diversi da quelli riservati al Giudice dell'esecuzione, sicchè è illegittima l’esclusione di una offerta di acquisto telematica da parte del DGSIA per non conformità della estensione del relativo file a quello prescritto dalle specifiche tecniche di cui all’art. 26 del predetto D.M. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


 


R. Es. n. 62/2017

Tribunale DI LARINO

Ufficio Esecuzioni

 

Il Giudice dell’esecuzione

preso atto del reclamo presentato il 28.11.2018 dall'avv. A. P. in nome e per conto del proprio assistito ai sensi dell'art. 591 ter c.p.c., nel quale il ricorrente si doleva del fatto che, pura avendo ritualmente e tempestivamente inviato in modalità telematica l'offerta di acquisto per la partecipazione all'seperimento di vendita che si è celebrato il 23.11.2018, alle ore 15:30, con il sistema della "vendita sincrona telematica", secondo quanto previsto dall'art. 21 dm 26.2.2015, n. 32, non aveva riceuto le credenziali di accesso al portale del gestore della vendita telematica, né la sua offerta di acquisto era stata trasmessa al gestore della vendita telematica,  con la conseguenza che, illegittimamente, la stessa è stata dichiarata deserta;

richiamato il proprio precedente provvedimento del 19.12.2018, con il quale, nel provvedere sul reclamo suddetto, si disponeva che il Ministero della Giustizia, Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati, trasmettesse a questo Tribunale i dati ed il contenuto del messaggio inviato dall'offerente, unitamente agli allegati in esso presenti ed al documento testuale di cui all'art. 14, comma terzo, dm 32/2015 al fine di adottare i provvedimenti del caso, e comunicasse altresì, eventualmente, il fatto che il predetto messaggio non fosse pervenuto;

letta la nota m_dg DOG07 25.2.2019 0006237 U con la quale il Ministero della Giustizia, Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati, ha riferito che l'offerta è stata ricevuta ma che tuttavia all'atto del processamento il file era stato automaticamente scartato dal Portale e non inviato al gestore della vendita telematica, poiché lo stesso aveva un'estensione diversa da quella consentita (.zip.p7m), recando infatti l'estensione ".p7m.p7m";

OSSERVA

ai sensi dell'art 569,comma quarto, c.p.c., le vendite telematiche devono svolgersi "nel rispetto della normativa regolamentare di cui all'art. 161 ter delle disposizioni dell'attuazione del presente codice", il quale a sua volta dispone che "il Ministero della Giustizia stabilisce con prorpio decreto le regole tecnico operative per lo svolgimento della vendita dei beni mobili e immobili, mediante gara telematica…nel rispetto dei principi di competività, trasparenza, semplificazione, efficacia, sicurezza, esatezza e regolarità delle vendite telematiche".

Tale decreto è il numero 32 del 26/02/2015, il quale a sua volta all'art. 26 contiene un ulteriore rinvio alle specifiche tecniche stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero, resi disponibili mediante pubblicazione nell'area pubblica del portale dei servizi telematici del Ministero.

Orbene, se si procede alla lettura delle citate specifiche tecniche ci si scorge che in effetti il file contenente l'offerta telematica è un file la cui estensione è quella ".p7m", per cui nel caso di specie ci si trova dinanzi ad un offerta d'acquisto la cui estensione è parzialmente diversa da quella prescritta.

Sennonché, l'esclusione della stessa ad opera del portale (recte del DGSIA) è illeggittima.

In primis et ante omnia va osservato che l'art. 572, comma primo, c.p.c. riserva al Giudice dell'esecuzione la competenza delibativa sulle offerte pervenute, competenza che il successivo art. 591-bis, comma due, n. 3 riconosce altresì al professionista eventualmente delegato per le operazioni di vendita.

L'art. 571, comma terzo, del codice di rito, inoltre, individua le ipotesi di inefficacia dell'offerta attraverso un elenco che la pressoché unanime dottrina considera tassativo (elenco cui vanno aggiunti i casi di divieto normativo di acquisto), ragion per cui ulteriori ipotesi di inammissibilità dell'offerta potranno essere individuate soltanto laddove dalla sua lettura non sia possibile, con certezza, identificare l'offerente o il bene per il quale sia formula l'offerta, conoscere il prezzo proposto.

Orbene, ad avviso di questo Tribunale non vi sono elementi per ritenere che l'assetto normativo appena decritto sia stato modificato dalle norme che prevedono e disciplinano la vendita telematica.

Da un lato infatti, le competenze del giudice dell'esecuzione e del professionista delegato sono rimaste invariate; ergo, a tutto concedere, quelle individuate in capo al gestore della vendita telematica (che l'art. 2, comma uno, lett. d) del citato DM 32/2015 individua come il soggetto autorizzato dal Giudice a gestire la vendita telematica) piuttosto che in capo al responsabile dei servzi automatizzati del Ministero, o si aggiungono ad esse (cosa che è da dirsi, ad esempio, per le vrifiche che il decreto 32/2015 impone al gestore della vendita telematica) o abbracciano versanti diversi da quelli riservati al Giudice dell'esecuzione (per cui, in tesi, l'ordinanza di vendita non potrebbe contenre il rinvio a specifiche tecniche diverse da quelle individuate dall'art. 26 del DM 32/2015, a ciò ostandovi il primo comma dell art 161-ter. disp. att. c.p.c.).

Il necessario precipitato che dalle considerzioni fin qui svolte si ricava è quello per cui l'esclusione operata dal DGSIA deve ritenersi non conforme a diritto per tre ordini di ragioni.

Il primo è che l'irregolarità correttamente registrata dal Portale non rientra tra le cause di inefficacia dell'offerta previste dall'art. 571 c.p.c. o da speciali disposizioni normative, né impedisce l'individuazione degli elementi costitutivi della stessa. Si noti, per  inciso che secondo Cass. sez. II, 29.11.2018, n. 30927 (e, prim'ancora, secondo Cass. Sez. U. 27.04.2018 n. 10266) "In tema di processo telematico, in conformità alle disposizioni tecniche previste dal Regolamento UE n. 910 del 2014 ed alla relativa decisione di esecuzione n. 1506 del 2015, le firme digitali di tipo "CAdES" e di tipo "PAdES" sono entrambe ammesse ed equivalenti, sia pure con le differenti estensioni ".p7m" e ".pdf", posto che il certificato di firma, inserito nella busta crittografica, è presente in entrambi gli standards, parimenti abilitati. Ne consegue la piena validità ed efficacia del ricorso (o controricorso) per cassazione munito di procura alle liti controfirmata dal difensore con firma digitale in formato "PAdES"), con la conseguenza che la diversa estensione del file rispetto a quella prescritta dalle specifichetecniche potrebbe rilevare (solo) quante volte la stessa costituisse la conseguenza della mancata sottoscrizione dell'offerta di acquisto, il che certamente porrebbe il tema dell'ammissibilità dell'offerta medesima.

Il secondo è che, come si è visto, in base all'attuale ordinto normativo la valutazione circa la sussistenza dei requisiti di efficacia dell'offerta rientra nel novero delle competenze del giudice dell'esecuzione e, per esso, del professionista delegato.

Da ultimo, ad avviso di questo Tribunale l'esclusione operata dal DGSIA deve ritenersi invalida anche per ragioni di carattere sistematico.

Invero, l'impossibilità di conoscere l'esistenza di offerte di acquisto, per quanto eventualmente invalide, impedisce agli organi della procedura di compiere una serie di valutazioni strategiche suscettibili di indirizzare gli esiti del processo esecutivo in un senso piuttosto che in un altro.

È noto, ad esempio, che nell'ottica di ottimizzare le limitate risorse del sistema giustizia e di contenere la durata del processo entro termini "ragionevoli", in ossequio al postulato di cui all'art. 111, comma secondo Cost., l’art. 19, comma 2, lett. b) del d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con l. 10 novembre 2014, n. 162 ha introdotto l’art. 164-bis disp. att. c.p.c. il quale dispone che “Quando risulta che non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura, delle probabilità di liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo, è disposta la chiusura anticipata del processo esecutivo”.

 Orbene, l'esclusione "a monte" di una offerta di acquisto senza che essa neppure giunga al profesisonista delegato, e quindi al giudice dell'esecuzione, impedisce a questi di disporre di uno degli elementi che necessariamente compongono il paniere conoscitivo sulla cui scorta il giudice decide se ricorrono o meno gli estremi per ritenere che la prosecuzione della procedura non sia più ragionevole. Invero, potrebbe accadere che proprio l'offerta esclusa rappresenti il segnale di un interesse concreto all'acquisto da parte dell'offerente (il quale magari ha semplicemente commesso degli errori di compilazione), il che deve indurre il giudice a valutare l'opportunità di rinnovare il tentativo di vendita infruttuosamente esperito piuttosto che dichiarrne la chiusura anticipata ai sensi dell'art. 164-bis citato.

Infine, non può sottacersi il rilievo per cui ad oggi, non consta che il software predisposto dal ministero per la compilazione dell'offerta di acquisto segnali all'offerente (o al presentatore) che il file inviato contiene una estensione diversa da quella prescritta dalle specifiche tecniche, consentendogli eventualmente di porre rimedio, il che rende l'esclusione operata dal ministero anche contraria ai principi di competività, trasparenza, semplificazione, efficacia, sicurezza, esatezza e regolarità delle vendite telematiche", cui la fonte regolamentare deve uniformarsi ai sensi dell'art. 161-ter disp. att. c.p.c.

Dunque, in conclusione, è necessario acquisire presso il DGSIA l'offerta pervenuta, previamente decriptata così da renderla leggibile, al fine di valiarne l'ammissibilità.

 

P.Q.M.

dispone che il Ministero della Giustizia, Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati trasmetta a questo Tribunale l'offerta di acquisto pervenuta, provvedendo preliminarmente a decriptarla.

Si comunichi.

Larino, lì 8/3/2019

Il Giudice dell’esecuzione

Rinaldo d’Alonzo