Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26122 - pubb. 03/11/2021

La destinazione della somma mutuata al ripianamento di pregresse passività rinvenienti da altri rapporti giuridici non implica, di per sé, la nullità del contratto di mutuo (e della garanzia ipotecaria) per difetto di causa

Tribunale Roma, 05 Marzo 2021. Est. Romano.


Contratto di mutuo - Ipotecario - Destinazione della somma mutuata al ripianamento di pregresse passività rinvenienti da altri rapporti giuridici - Nullità del contratto di mutuo per difetto di causa - Esclusione



L'erogazione di un mutuo ipotecario non destinato a creare un'effettiva disponibilità nel mutuatario, già debitore in virtù di un rapporto obbligatorio non assistito da garanzia reale, non integra necessariamente né la fattispecie della simulazione del mutuo (con dissimulazione della concessione di una garanzia per un debito preesistente) né quella della novazione (con la sostituzione del preesistente debito chirografario con un debito garantito).

Essa può integrare, invece, - e normalmente integra - una fattispecie di procedimento negoziale indiretto, nel cui ambito il mutuo ipotecario viene erogato realmente e viene utilizzato per l'estinzione del precedente debito chirografario.

Ciò posto, per completezza di esposizione, si evidenzia che quanto sopra non esclude che, in singole operazioni, possano ravvisarsi finalità contrastanti con talune normative: tuttavia, in tali casi, la tutela del cliente non si riverbererà sulla validità dell’atto, ma sulla condotta abusiva dell’istituto di credito dando luogo agli ordinari rimedi risarcitori.

In conclusione, la destinazione della somma mutuata al ripianamento di pregresse passività rinvenienti da altri rapporti giuridici non implica, di per sé, la nullità del contratto di mutuo (e della garanzia ipotecaria) per difetto di causa. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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