Esecuzione Forzata


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26289 - pubb. 14/12/2021

Rinegoziazione del mutuo per immobile destinato a prima casa, sospensione della procedura esecutiva e valutazione del merito creditizio

Tribunale Nola, 30 Novembre 2021. Est. Valenti.


Mutuo ipotecario – Rinegoziazione ex art. 41 bis d.l. 157/2019 – Immobili destinati a prima casa e oggetto procedura esecutiva – Diniego del creditore – Sospensione della procedura esecutiva – Valutazione del merito creditizio



Il giudice dell’esecuzione - che valuta congrua l’offerta formulata dal debitore ai sensi dell’art. 41 bis d.l. 157/2019, nel testo successivamente modificato ex legge n. 69/2021 (c.d. decreto sostegni) e concernente i «mutui ipotecari per l’acquisto di immobili destinati a prima casa e oggetto procedura esecutiva» - sospende senz’altro la procedura esecutiva, pur se il creditore dichiara di ritenere non congrua l’offerta che gli è stata rivolta.

In tale evenienza, il creditore è comunque tenuto a effettuare la valutazione del merito di credito prescritta dalla legge, all’esito della quale potrà accettare o meno la richiesta di rinegoziazione proveniente dal debitore, dovendo tuttavia motivare l’eventuale rifiuto. (Aldo Angelo Dolmetta) (Antonio Didone) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Prof. Aldo Angelo Dolmetta e del Dott. Antonio Didone, già Presidente della prima sezione civile della Corte di cassazione



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