Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26751 - pubb. 05/03/2022

Composizione negoziata crisi d'impresa: rispetto del contradditorio e sospensione di contratto pendente

Tribunale Ivrea, 10 Febbraio 2022. Est. Petronzi.


Misure cautelari specifiche – Procedura composizione negoziata della crisi – Art. 7 D.L. 118/2021 – Applicabilità

Istanza di sospensione – Contratto pendente – Disciplina speciale – Misure cautelari art. 7 e art. 10 D.L. 118/2021 – Esclusione



In sede di procedura di composizione negoziata della crisi, l’istanza di misure cautelari specifiche nei confronti di alcuni creditori soltanto deve essere contenuta nel ricorso per la conferma delle misure protettive e non depositata con memoria integrativa, poiché in contrasto con la ratio legis del nuovo istituto fondato su trasparenza e discovery.

La richiesta formulata in una fase processuale di contraddittorio già avviato crea, infatti, un effetto “sorpresa” a svantaggio del creditore il quale, inconsapevole della specifica misura avanzata dalla parte ricorrente, non può articolare difese.

La richiesta di sospensione di un contratto pendente rientra nella fattispecie disciplinata dall’art. 10, comma 2, D.L. 118/2021 il quale prevede una disciplina speciale, diversa dalle misure protettive del patrimonio e che, come tale, non può essere annoverata nelle misure cautelari previste dall’art. 7 del medesimo D.L. (Marco Novara) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell’Avv. Marco Novara



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