Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26902 - pubb. 11/01/2021

È inammissibile il ricorso per Cassazione, ex art. 111 cost. avverso il decreto del giudice delegato al fallimento in materia di riparto dell'attivo

Cassazione civile, sez. I, 03 Febbraio 1987, n. 955. Pres. Cusani. Est. Pannella.


Piani di riparto dell'attivo - Disciplina ex art. 26 della legge fallimentare - Illegittimità costituzionale - Effetti - Procedimento sul reclamo - Nuova regolamentazione - Disciplina ex artt. 737-742 bis cod. proc. civ. - Applicabilità - Conseguenze



È inammissibile il ricorso per Cassazione, ex art. 111 cost., avverso il decreto del giudice delegato al fallimento in materia di riparto dell'attivo, trattandosi di provvedimento impugnabile con lo specifico mezzo del reclamo al tribunale, atteso che tale impugnazione non può considerarsi espunta dall'ordinamento a seguito della declaratoria di illegittimità dell'art. 26 legge fall., che va riferita ai soli profili della disciplina dell'istituto del reclamo reputati in contrasto con l'esigenza di pienezza della tutela giurisdizionale (congruità e decorrenza del termine di impugnazione ecc.). Ne consegue che al riguardo trovano applicazione le regole generali in tema di procedimenti camerali sub artt. 737-742 bis cod. proc. civ. ed il reclamo stesso, ove concerna provvedimenti decisori (e non meramente ordinatori) del giudice delegato va proposto, al tribunale, entro il termine di dieci (in luogo di tre) giorni, decorrente dalla data di comunicazione (e non da quella di deposito) del provvedimento stesso. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato