Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26915 - pubb. 11/01/2021

Privilegio speciale e acquisizione dei beni alla massa

Cassazione civile, sez. I, 18 Giugno 1982, n. 3728. Pres. Brancaccio. Est. Battimelli.


Ammissione di un credito avente privilegio speciale su determinati beni - Presupposti - Acquisizione di tali beni alla massa



Dato l'oggetto proprio della verifica del passivo fallimentare, limitato all'accertamento dell'esistenza del credito e di eventuali cause di prelazione, indipendentemente dalla concreta esperibilità delle stesse, l'ammissione a tale passivo di un credito in via privilegiata non presuppone, ove si tratti di privilegio speciale su determinati beni (nella specie: quello spettante all'amministrazione finanziaria per l'imposta di registro, ai sensi dell'art. 97 del R.d. n. 3269 del 1923), che detti beni siano già acquisiti alla massa, salva la possibilità del positivo Esercizio del privilegio al momento del riparto nel solo caso di esistenza degli indicati beni nell'attivo (fallimentare) - ovvero, in ipotesi di concordato fallimentare, nel caso di disponibilità dei beni medesimi da parte dell'assuntore - anche se sopravvenuta nel corso della procedura concorsuale (ad es., a seguito del positivo espletamento di una Azione revocatoria). (massima ufficiale)


Massimario Ragionato