Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26917 - pubb. 11/01/2021

Riparto e ricorso per cassazione

Cassazione civile, sez. I, 13 Aprile 1981, n. 2182. Pres. Vigorita. Est. Sensale.


Fallimento - Ripartizione dell’attivo - Progetto di ripartizione - Ricorso per cassazione



E' ammissibile il ricorso per Cassazione a norma dell'art 111 cost contro il provvedimento pronunciato dal tribunale in Sede di reclamo avverso il decreto del giudice delegato che approva e rende esecutivo il piano di riparto, trattandosi di provvedimento definitivo avente contenuto decisorio, in quanto, risolvendo le controversie circa la graduazione dei crediti, incide su diritti soggettivi dei creditori concorrenti. Tale ricorso deve essere proposto nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento stesso. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato