Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26983 - pubb. 11/01/2021

Applicabilità alla procedura fallimentare della modifica dell'ordine dei privilegi stabilito dell'art 2778 cod civ

Cassazione civile, sez. I, 09 Giugno 1972, n. 1791. Pres. Favara. Est. Longo.


Fallimento - Ripartizione dell’attivo - Ordine di distribuzione - Creditori privilegiati - Progetto di ripartizione - Ordine dei privilegi sui mobili - Modificazione - Applicabilità - Limiti - Esecutività del piano di riparto - Mancato soddisfacimento dell'inps - Revoca del piano di riparto - Redistribuzione delle somme - Preclusione



L'applicabilità dell'art 66 della legge 30 aprile 1969, n 153, che ha modificato l'ordine dei privilegi stabilito dell'art 2778 cod civ, alle procedure fallimentari in corso, trova un limite invalicabile nel rispetto delle situazioni processuali divenute definitive prima dell'entrata in vigore della legge stessa. Pertanto, divenuto esecutivo il piano di riparto parziale che ha distribuito la somma ricavata ai creditori assistiti, ai sensi del citato art 2778 all'epoca vigente, da privilegio di grado poziore rispetto a quello dell'INPS, questo, ove sia stato lasciato del tutto incapiente dal progetto di riparto finale, che prevede la distribuzione dell'intero residuo ai dipendenti del fallito, non può chiedere la revoca del piano di riparto parziale, la restituzione delle somme riscosse in base ad esso e la loro redistribuzione sulla base di un nuovo piano di riparto finale che rispetti il nuovo ordine dei privilegi, più favorevole allo istituto, introdotto dalla suddetta legge. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato