Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26993 - pubb. 11/01/2021

Eccezioni alla regola della prevalenza dei creditori ipotecari sui prededotti

Cassazione civile, sez. I, 03 Novembre 1981, n. 5784. Pres. La Farina. Est. Scanzano.


Beni ipotecati - Creditori titolari della relativa garanzia - Prevalenza sui creditori ammessi in prededuzione per obbligazioni inerenti all'amministrazione controllata, od all'esercizio provvisorio dell'impresa del fallito, od allo svolgimento della procedura fallimentare - Limiti



In Sede di ripartizione fallimentare delle somme ricavate dalla vendita di beni oggetto di ipoteca, i creditori titolari della relativa garanzia prevalgono sui creditori ammessi in prededuzione, per obbligazioni inerenti all'amministrazione controllata, od all'Esercizio provvisorio dell'impresa del fallito, od allo svolgimento della procedura fallimentare, salvo che, e nei limiti in cui, tali obbligazioni si ricolleghino ad attività direttamente rivolte ad incrementare, amministrare o liquidare i beni ipotecati, o comunque tali da recare specifiche utilità ai creditori ipotecari. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato