Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27201 - pubb. 28/04/2022

Il Collegio di Coordinamento sui i criteri di inclusione delle polizze abbinate al finanziamento ai fini del calcolo del TEG

ABF Collegio di Coordinamento, 21 Marzo 2022, n. 4655. Pres. Maugeri. Est. Lucchini Guastalla.


Polizze abbinate ai finanziamenti – Budget Protection – Medical Protection – Presunzione iuris tantum di contestualità – Indici esemplificativi da cui risulta il collegamento funzionale fra polizze e contratto di finanziamento – Esclusione ai fini del calcolo del TEG



Ai fini dell’esclusione o dell’inclusione del calcolo del TEG, in presenza di contestualità tra sottoscrizione del contratto di finanziamento e della polizza assicurativa, risulta presunta iuris tantum la sussistenza di un collegamento funzionale tra i due contratti.
Tale presunzione risulta consolidata qualora concorrano le seguenti circostanze: i) la polizza abbia funzione di copertura del credito; ii) sussista una connessione genetica e funzionale tra finanziamento e assicurazione, nel senso che i due contratti siano stati stipulati contestualmente e abbiano pari durata;
iii)  l’indennizzo sia stato parametrato al debito residuo. Al contrario, depone nel senso dell’assenza di un collegamento funzionale tra contratto di finanziamento e contratto di assicurazione la ricorrenza di circostanze tali da escludere la funzione di copertura del credito, quali, in via esemplificativa:
i) la copertura di rischi o totalmente estranei alla capacità di rimborsare il finanziamento o che solo indirettamente possano risultare collegati alla capacità di rimborsare il finanziamento medesimo; 
ii) la differente durata dei due contratti, pur se stipulati contestualmente; iii) un indennizzo non parametrato al debito residuo, indipendentemente dalla sua 
misura fissa o variabile; iv) il beneficiario non sia l’intermediario finanziatore, ma il ricorrente, a condizione che quest'ultimo sia libero di allocare come ritenga l’indennizzo eventualmente ricevuto.
[Nel caso di specie il Collegio di Coordinamento ha ritenuto vinta la presunzione relativa di collegamento funzionale fra due polizze, l’una «Budget Protection» (di copertura per rischi inerenti alla perdita della capacità lavorativa), l’altra «Medical Protection» (copertura di rischio infortunio) e il contratto di credito, non ritenendo decisiva l’obbligatorietà delle polizze per l’erogazione del finanziamento; ma valorizzando, invece: i) il fatto che la funzione del contratto fosse quella di coprire rischi estranei alla capacità di rimborsare il finanziamento; ii) il fatto che l’indennizzo non fosse parametrato al debito residuo iii) la circostanza che unico beneficiario dello stesso fosse l’assicurato e non l’intermediario; iv) il fatto che i contratti assicurativi e quello di finanziamento avessero durate diverse]. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


A cura di Dolmetta, Minneci, Mucciarone, Malvagna, Lentini, Bonfanti, Mager, Cipriani, Solarolo, Dassisti


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