Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27208 - pubb. 28/04/2022

La fallibilità delle associazioni sportive dilettantistiche

Tribunale Rieti, 14 Aprile 2022. Pres. De Angelis. Est. Sbarra.


Associazioni sportive dilettantistiche – Fallibilità – Elementi



Deve essere riconosciuta la fallibilità delle associazioni sportive dilettantistiche, le quali svolgano, esclusivamente o prevalentemente, attività di impresa commerciale, a nulla rilevando in contrario l'art. 111 del t.u. delle imposte dirette, d.P.R. n. 917 del 1986, che "considera" non commerciale le attività delle associazioni in esso indicate, attività che, pertanto, non concorrono alla formazione del reddito complessivo come componenti del reddito di impresa o come ricomprese tra i redditi diversi, con una disposizione la cui portata è limitata alla previsione di esenzioni fiscali, ed alla quale non può attribuirsi, avuto riguardo alla specificità delle ragioni di politica fiscale che la ispirano, una valenza generale nell'ambito civilistico.

Gli elementi fattuali necessari per ritenere un’associazione dilettantistica assoggettabile a procedura fallimentare consistono: nelle dimensioni economiche rilevanti; negli elevati ricavi e costi di gestione; nel sistematico ricorso al credito bancario; nello svolgimento di attività pubblicitarie e di sponsorizzazione; nel ricevere ingenti finanziamenti; nell’avere un volume di ricavi considerevole, tale da superare abbondantemente i ricavi derivanti dalle quote di associazione dei praticanti aderenti. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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