Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27288 - pubb. 13/05/2022

La cognizione del giudice in sede di reclamo avverso il decreto di chiusura del fallimento

Cassazione civile, sez. I, 20 Aprile 2022, n. 12666. Pres. De Chiara. Est. Di Marzio.


Fallimento – Chiusura – Reclamo – Oggetto – Limiti



La cognizione rimessa al giudice in sede di reclamo avverso il decreto di chiusura del fallimento, ai sensi dell’articolo 119, secondo comma, della legge fallimentare, è limitata alla verifica della sussistenza di uno dei casi di chiusura di cui ai numeri da 1) a 4) dell’articolo 118 della stessa legge, potendo il fallito o chiunque altro ne abbia interesse far valere nelle sedi proprie, esterne alla procedura, tutte le doglianze riferite alla conduzione del fallimento da parte dei suoi organi (Cass. 12 marzo 2018, n. 5892).

Il rimedio della revoca del decreto di chiusura e cioè dato al fine di «porre in discussione la ricorrenza, in concreto, dello specifico caso … ne deriva che è inammissibile il reclamo, qualora il reclamante non abbia dedotto l'insussistenza di una delle ipotesi di chiusura del fallimento» (Cass. 13 gennaio 2010, n. 395).

[Nel caso di specie, il ricorrente non ha posto in discussione che sussistesse il presupposto della avvenuta liquidazione finale dell’attivo, ma solo dedotto che il riparto non avrebbe potuto esservi in pendenza della lite che lo vedeva coinvolto.] (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato



Il testo integrale


 


Testo Integrale