Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27293 - pubb. 14/05/2022

Ammissibilità dell’eccezione riconvenzionale di compensazione nel giudizio promosso dal curatore fallimentare

Cassazione civile, sez. III, 14 Aprile 2022, n. 12255. Pres. Sestini. Est. Scarano.


Giudizio promosso dal curatore fallimentare - Eccezione riconvenzionale di compensazione - Ammissibilità



Nel giudizio promosso dal curatore fallimentare, il convenuto può eccepire in compensazione, in via riconvenzionale, l'esistenza di un proprio controcredito verso il Fallimento, al fine di neutralizzare la domanda attrice, mentre il rito speciale per l'accertamento del passivo previsto dalla L. Fall., artt. 93 e segg., trova applicazione nel caso di domanda riconvenzionale di accertamento o di condanna al pagamento dell'importo eccedente la compensazione.

L'eccepibilità del controcredito in compensazione non è condizionata alla preventiva verificazione di tale credito, finché si rimanga nell'ambito dell'eccezione riconvenzionale. (Lorenzo Barbieri) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell’Avv. Lorenzo Barbieri



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