Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27553 - pubb. 21/04/2019

Chiarezza e sinteticità degli atti

Cassazione civile, sez. V, tributaria, 21 Marzo 2019, n. 8009. Pres. Campanile. Est. Federici.


Dovere di chiarezza e sinteticità – Tecnica dell’assemblaggio – Ricorso per Cassazione Violazione – Art. 366, nn. 3-4, c.p.c. – Inammissibilità – Sussiste



Il mancato rispetto del dovere di chiarezza e sinteticità espositiva degli atti processuali - il quale, fissato dall'art. 3, co 2 del codice del processo amministrativo, esprime tuttavia un principio generale del diritto processuale destinato ad operare anche nel processo civile- espone il ricorrente al rischio di una declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, non già per l'irragionevole estensione del ricorso, che non è fattispecie espressamente sanzionata, ma perché pregiudica l'intelligibilità delle questioni, rendendo oscura l'esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza gravata, ridondando nella violazione delle prescrizioni di cui ai nn. 3 e 4 dell'art. 366 c.p.c., assistite dalla sanzione della inammissibilità […] Incide cioè sulla ammissibilità del ricorso proprio quella tipologia di redazione dell'atto in cui i motivi di censura siano articolati in un'inestricabile commistione di elementi di fatto, riscontri di risultanze istruttorie, riproduzione di atti e documenti incorporati nel ricorso, argomentazioni delle parti e frammenti di motivazione della sentenza di primo grado, che alla fine, quand'anche con uno sforzo interpretativo sia possibile superare il deficit di chiarezza espositiva, costringono l'organo giudicante ad una estrapolazione della materia del contendere, riservata invece al ricorrente (cfr. Cass., ord. n. 13312/2018) […] Nel caso che ci occupa il ricorso, dopo l'intestazione e l'indicazione delle parti nella prima pagina, e dopo le premesse relative alla vicenda, riportate in parte della seconda, da pagina due a pag. venti riproduce esclusivamente stralci degli atti difensivi depositati dalla medesima Amministrazione nei pregressi gradi di giudizio, per poi concludere, a pag. ventuno, che «sarebbe stato onere della CTR prendere espressa posizione sulle molteplici incongruenze rilevate dall'Ufficio ed esplicitare chiaramente per quali ragioni, eventualmente, la documentazione prodotta dal contribuente fosse idonea a superarle».....«è evidente, infatti, che ove la CTR avesse puntualmente analizzato le argomentazioni difensive dell'Ufficio e gli elementi forniti dal contribuente, avrebbe dovuto concludere per l'inidoneità di questi ultimi a superare la presunzione di cui all'art. 32 DPR n. 600/73 e la conseguente legittimità dell'avviso di accertamento impugnato. […] La difesa si è invece limitata a riversare nel ricorso i precedenti atti difensivi, lasciando un inammissibile onere di indagine al giudice di legittimità. In conclusione il ricorso è inammissibile. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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