Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 28184 - pubb. 11/11/2022

Sulla legittimazione del liquidatore del concordato preventivo con cessione dei beni

Cassazione civile, sez. II, 14 Settembre 2022, n. 26982. Pres. Mocci. Est. Fortunato.


Concordato preventivo – Cessione dei beni – Liquidatore – Legittimazione processuale – Giudizio di primo grado e di appello



Nel concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori, inquadrabile nell'ambito dell'istituto della cessio bonorum regolata dal codice civile, il commissario liquidatore ha legittimazione processuale nelle sole controversie relative a questioni liquidatorie e distributive, ma non è legittimato ad agire o resistere in relazione ai giudizi di accertamento delle ragioni di credito e di pagamento dei relativi debiti (nel caso di specie di risoluzione del contratto di fornitura, risarcimento del danno e restituzione delle somme versate per la riparazione dei veicoli), ancorché influenti sul riparto che segue le operazioni di liquidazione; in dette ipotesi, il liquidatore potrà semmai spiegare intervento adesivo dipendente nel giudizio di primo grado e in quello d’appello, in quanto la legittimazione processuale spetta all'imprenditore sottoposto al concordato preventivo, che prosegue l'esercizio dell'impresa durante lo svolgimento della procedura ed è, quindi, soggetto passivo anche in relazione agli obblighi maturati dopo l'ammissione alla procedura concordataria e dopo l'omologazione della relativa proposta. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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