Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 28227 - pubb. 18/11/2022

Rapporto di agenzia: privilegio generale sui mobili esteso al credito di rivalsa IVA sulle provvigioni dovute per l’ultimo anno di prestazione

Corte Costituzionale, 01 Luglio 2022, n. 167. Pres. Amato. Est. Amoroso.


Privilegio, pegno e ipoteca - Privilegio generale mobiliare attribuito ai crediti per provvigioni derivanti dal rapporto di agenzia - Mancata inclusione anche del credito di rivalsa per l'imposta sul valore aggiunto [IVA] obbligatoria sulle fatture emesse per il pagamento delle provvigioni - Privilegio generale mobiliare attribuito ai crediti per le retribuzioni dei professionisti - Estensione al credito di rivalsa per l'imposta sul valore aggiunto [IVA] - Omessa estensione al credito di rivalsa dell'IVA sulle fatture emesse dagli agenti di commercio per il pagamento delle provvigioni



E’ incostituzionale l’art. 2751-bis, numero 3), del codice civile e dell’art. 1, comma 474, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), nella parte in cui non prevedono, in favore dell’agente che svolga una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, il privilegio generale sui mobili esteso al credito di rivalsa per l’imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle provvigioni dovute per l’ultimo anno di prestazione. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)




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