Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 28376 - pubb. 14/12/2022

Vendite fallimentari: la Cassazione censura la proroga, concessa a posteriori dal Tribunale di Bergamo, del termine per il versamento del prezzo

Cassazione civile, sez. I, 01 Luglio 2022, n. 21009. Pres. Cristiano. Est. Mercolino.


Fallimento – Vendite – Versamento del prezzo – Termine – Proroga ex post – Limiti



In tema di vendite fallimentari, il tribunale, allo scopo di valutare se sia possibile prorogare il termine per il versamento del prezzo successivamente alla sua scadenza, deve prendere in esame le condizioni previste dall'avviso di vendita, al fine di stabilire, attraverso l'interpretazione delle stesse ed in particolare di quelle concernenti le conseguenze dell'inosservanza del termine per il pagamento del prezzo di aggiudicazione, se lo stesso consenta o meno la concessione di una dilazione o una proroga in favore dell'aggiudicatario; soltanto a seguito di tale accertamento, è possibile porsi il problema della prorogabilità a posteriori del predetto termine e dell'individuazione dei presupposti a tal fine necessari, alla luce dell'immutabilità della disciplina delle operazioni di vendita e della tutela della posizione di parità dei partecipanti alla gara.  


[Nel caso di specie, la Corte di cassazione ha ritenuto non condivisibile il decreto impugnato del Tribunale di Bergamo, nella parte in cui, escluso il carattere perentorio del termine fissato per il pagamento del prezzo di aggiudicazione, ne ha ritenuto ammissibile una proroga, anche a posteriori, in virtù della mera constatazione dell'avvenuto versamento del prezzo e della intervenuta stipulazione dell'atto di cessione del ramo d'azienda, nonché del risalto conferito alla realizzazione dell'interesse dei creditori e dei lavoratori già assunti dalla società aggiudicataria, e della prospettazione del rischio del mancato raggiungimento di un risultato economico equivalente, in caso di ripetizione della procedura. Tale valutazione, oltre a non essere preceduta dall'accertamento dell'effettiva presentazione di un'istanza di proroga, non risultava accompagnata da alcun riferimento alle condizioni stabilite nell'avviso   di vendita, non essendosi il Tribunale curato neppure di verificare le conseguenze eventualmente previste per l'ipotesi d'inosservanza del predetto termine, ma avendo ritenuto sufficiente, ai fini del rispetto della parità di trattamento dei partecipanti alla gara, la supposizione, meramente astratta ed ipotetica, che un'analoga valutazione di opportunità avrebbe potuto essere effettuata nel caso in cui aggiudicataria del ramo d'azienda fosse risultata la ricorrente, la quale avesse a sua volta provveduto in ritardo al versamento del prezzo.] (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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