Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 28393 - pubb. 16/12/2022

Insinuazione al passivo ed effetti della ricognizione del debito portato da titoli di credito

Cassazione civile, sez. VI, 18 Febbraio 2022, n. 5428. Pres. Bisogni. Est. Campese.


Fallimento – Liquidazione coatta amministrativa – Riconoscimento del debito – Data certa – Effetti – Titoli di credito – Onere della prova



In caso di fallimento o di apertura di liquidazione coatta amministrativa dell'autore della ricognizione del debito (nel caso di specie derivante dalla mancata contestazione della data certa di titoli di crediti costituiti da cambiali e assegni), l'effetto giuridico scaturente dal riconoscimento, purché dotato di data certa, è inopponibile al curatore fallimentare o al commissario liquidatore; al contrario, l'esistenza del rapporto fondamentale si deve presumere, salva la prova, di cui è ovviamente onerato proprio il curatore o il commissario liquidatore, dell'inesistenza o dell'invalidità dello stesso. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)




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