Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 28487 - pubb. 30/12/2022

Concordato fallimentare: parere del curatore e valutazione della proposta

Cassazione civile, sez. I, 11 Maggio 2022, n. 15047. Pres. Scaldaferri. Est. D'Orazio.


 



Il parere del curatore nel concordato fallimentare, ex art. 125 l.f., non deve incentrarsi sulla congruenza e non contraddittorietà della proposta, in quanto la valutazione della stessa, anche in relazione a tali profili, è lasciata ai creditori che dispongono degli strumenti informativi per rilevare ogni possibile anomalia o per verificare, in base alla documentazione del fallimento a loro disposizione, eventuali carenze, omissioni o erronee indicazioni.


Ciò non significa che il parere del curatore, essendo rivolto solo al giudice delegato, non consenta ai creditori di comprendere eventuali problematiche o errori indicati dal curatore nel suo parere; i creditori, quindi, nella votazione, possono sicuramente supplire, con le proprie conoscenze della documentazione fallimentare, ad eventuali errori commessi nel parere dal curatore, ma possono (e anzi devono) anche tenere conto delle valutazioni effettuate dal curatore per votare in modo consapevole sulla proposta concordataria, soprattutto in relazione alla convenienza di tale proposta, ponendo a paragone i risultati della liquidazione fallimentare, ovviamente collegati ai tempi della stessa ed ai rischi della liquidazione dell'attivo (specie in presenza di crediti di vecchia data e di cessioni di partecipazioni azionarie in mercati esteri) con quanto offerto dall'assuntore, in via immediata, con il soddisfacimento di una determinata percentuale per i creditori chirografari, quindi in tempi ridotti.


Del resto, è evidente la centralità del momento della votazione nell'ambito del concordato fallimentare, tanto che si è affermato che l'intervenuta approvazione da parte dei creditori, ai quali spetta la valutazione di convenienza della proposta, determina la sanatoria di ogni irregolarità del parere reso dal comitato dei creditori, ivi compresa la mancanza di una succinta motivazione, che non ne comporta la inesistenza, ma soltanto una nullità relativa; l'assemblea dei creditori è il solo soggetto cui è definitivamente rimessa la valutazione della convenienza della proposta concordataria, come emerge dall'art. 129 l.f., sicché, una volta che sia intervenuta l'approvazione del concordato ai sensi dell'art. 128 l.f., ogni irregolarità del parere del comitato dei creditori deve ritenersi sanata. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)




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