Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 28576 - pubb. 20/01/2023

Istanza di fallimento pendente e domanda di concordato: ancora sul diritto intertemporale

Tribunale Trento, 17 Agosto 2022. Pres. Fermanelli. Est. Sieff.


Istanza di fallimento presentata prima del CCII - Istanza di concordato c.d. con riserva - Deposito successivo all’entrata in vigore del CCII - Diritto intertemporale - Disciplina applicabile



La domanda di concordato preventivo, sebbene presentata in data successiva all'entrata in vigore del nuovo CCII, deve ritenersi regolata dal r.d. n. 267 del 1942, in quanto presentata in pendenza di procedura per la dichiarazione di fallimento depositata nella vigenza della legge fallimentare, trattandosi di domande tutte volte a regolare la medesima situazione di crisi o di insolvenza, là dove l'art. 390, secondo comma, CCII tende ad attribuire prevalenza alla disciplina regolatrice della domanda anteriore. (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata)



Segnalazione dell’avv. Astorre Mancini del foro di Rimini, Mancini & Associati,

mancini@studiomanciniassociati.it


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