Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2904 - pubb. 01/08/2010

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Cassazione Sez. Un. Civili, 19 Dicembre 2009, n. 26806. Pres. Carbone. Est. Segreto.


Corte dei conti - Attribuzioni - Giurisdizionali - Contenzioso contabile - Giudizi di responsabilità - In genere - Società a partecipazione pubblica - Azione di responsabilità nei confronti degli amministratori o dei dipendenti - Giurisdizione della Corte dei conti - Configurabilità - Condizioni - Pregiudizio al valore della partecipazione - Compromissione della ragione della partecipazione - Danno arrecato direttamente all'ente pubblico titolare della partecipazione - Necessità - Conseguenze - Condotta illecita pregiudizievole per la società - Azione di risarcimento dei danni - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza



Spetta al giudice ordinario la giurisdizione in ordine all'azione di risarcimento dei danni subiti da una società a partecipazione pubblica per effetto di condotte illecite degli amministratori o dei dipendenti (nella specie, consistenti nell'avere accettato indebite dazioni di denaro al fine di favorire determinate imprese nell'aggiudicazione e nella successiva gestione di appalti), non essendo in tal caso configurabile, avuto riguardo all'autonoma personalità giuridica della società, né un rapporto di servizio tra l'agente e l'ente pubblico titolare della partecipazione, né un danno direttamente arrecato allo Stato o ad altro ente pubblico, idonei a radicare la giurisdizione della Corte dei conti. Sussiste invece la giurisdizione di quest'ultima quando l'azione di responsabilità trovi fondamento nel comportamento di chi, quale rappresentante dell'ente partecipante o comunque titolare del potere di decidere per esso, abbia colpevolmente trascurato di esercitare i propri diritti di socio, in tal modo pregiudicando il valore della partecipazione, ovvero in comportamenti degli amministratori o dei sindaci tali da compromettere la ragione stessa della partecipazione sociale dell'ente pubblico, strumentale al perseguimento di finalità pubbliche ed implicante l'impiego di risorse pubbliche, o da arrecare direttamente pregiudizio al suo patrimonio. (Nell'affermare l'anzidetto principio, le S.U hanno altresì precisato che in quest'ultimo caso l'azione erariale concorre con l'azione civile prevista dagli artt. 2395 e 2476, sesto comma cod. civ). (massima ufficiale)


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