Deontologia


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 29078 - pubb. 27/04/2023

Adozione, in udienza, di comportamenti indicativi di scarso controllo della propria impulsività e di aggressività verbale

Cassazione Sez. Un. Civili, 23 Marzo 2023, n. 8428. Pres. Cassano. Est. Criscuolo.


Illeciti disciplinari - Art. 2, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 109 del 2006 - Adozione, in udienza, di comportamenti indicativi di scarso controllo della propria impulsività e di aggressività verbale - Gravità del contegno - Sussistenza dell'illecito - Fattispecie



Risponde dell'illecito disciplinare di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 109 del 2006, il magistrato che, contravvenendo ai doveri di correttezza, equilibrio e rispetto della persona, individuati dall'art. 1 del medesimo d.lgs. quali precondizioni essenziali di un corretto esercizio della giurisdizione, si abbandoni, in udienza, a comportamenti indicativi di scarso controllo della propria impulsività e di aggressività verbale, assumendo così un contegno che, per essere tenuto in pubblico e davanti ad estranei all'ordine giudiziario, assume, anche per il pregiudizio arrecato all'immagine di una giurisdizione esercitata in termini di equilibrio e terzietà, quel carattere di oggettiva gravità richiesto per la sussistenza dell'illecito. (Nella specie, la S.C. ha confermato la censura del comportamento tenuto in udienza dal giudice, che - quando il Pubblico Ministero aveva chiesto alla persona offesa di un processo per maltrattamenti in famiglia, in evidente stato di difficoltà, se avesse bisogno di fermarsi un attimo - aveva replicato alla richiesta di avere un bicchiere d'acqua con un comportamento gravemente disattento ai diritti ed alle esigenze della parte escussa). (massima ufficiale)




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