Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 29244 - pubb. 31/05/2023

Le misure protettive atipiche non sono 'automatiche'

Tribunale Milano, 30 Marzo 2023. Pres. Vasile. Est. Pipicelli.


Misure protettive - C.d. atipiche - Efficacia - Domanda - Decisione del giudice



Diversamente dalle misure protettive di cui all'art. 54, comma 2, primo periodo CCI, che prendono effetto fin da quando il debitore dichiara di volersene avvalere con l'iscrizione della domanda nel registro delle imprese (salva successiva conferma da parte del giudice, ex art. 55 comma 3 CCI), le misure protettive ulteriori sono efficaci solo se il giudice (come accade per i provvedimenti cautelari ex art. 54 co. 1 CCI) abbia ritenuto di accogliere la relativa domanda a valle del procedimento tracciato dall'art. 55 co. 2 CCI, dunque in seguito all'instaurazione del contraddittorio con le parti interessate, eventualmente provvedendo inaudita altera parte.


L'inciso che si legge nell'art. 54, comma 2, terzo periodo - in cui si fa espresso richiamo ad un'istanza successiva alla proposizione del ricorso di apertura di uno strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza - dimostra che le misure protettive ulteriori e temporanee non beneficiano di un regime di semi-automaticità derivanti dalla pubblicazione della domanda al registro delle imprese (salva la conferma o revoca giudiziale entro trenta giorni dall'iscrizione), come le c.d. misure protettive normate ai primi due periodi del secondo comma dell'art. 54 CCII e di norma non accompagnano il ricorso, venendo richieste "con successiva istanza". (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)




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