Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 30602 - pubb. 09/02/2024

Non è sufficiente che il credito professionale sia sorto durante la procedura concordataria per conseguire la prededuzione

Tribunale Milano, 28 Dicembre 2023. Pres. Macchi. Est. Agnese.


Codice della crisi - Prededuzione - Requisiti



Il Codice della Crisi, con l’art. 6, ha eliminato la prededuzione funzionale di cui all’art. 111 comma 2 l.f., genericamente estesa a tutte le prededuzioni che si potevano formare prima della apertura della procedura.


La prededuzione antecedente alla apertura della procedura è ora tipicamente declinata nel Codice che attribuisce il rango prededucibile ai crediti così espressamente qualificati dalla legge e ai crediti riferibili alle prestazioni professionali indicate dalla norma e così ai: a) crediti per spese e compensi per le prestazioni rese dall’organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento; b) crediti professionali sorti in funzione della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti o del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione e per la richiesta delle misure protettive, nei limiti percentuali e nella ricorrenza della condizione ivi indicati; c) crediti sorti in funzione della presentazione della domanda di concordato preventivo nonché del deposito della relativa proposta e del piano, nei limiti percentuali e nella ricorrenza della condizione ivi indicati.


In nessuna delle categorie di prestazioni indicate dalle lettere a), b) c) non rientrano le prestazioni del legale che sia stato incaricato nel corso della procedura di concordato preventivo in quanto, per effetto della citata norma, non è sufficiente che il credito professionale sia sorto durante la procedura concordataria per conseguire la prededuzione nella successiva procedura, dovendo lo stesso presentare un nesso di funzionalità con riguardo alla gestione del patrimonio e alla continuazione dell’attività di impresa. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)




Testo Integrale