Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 30898 - pubb. 15/09/2021

Prededuzione dei crediti del professionista che ha svolto la propria opera su incarico dell'imprenditore sottoposto alla procedura di amministrazione controllata

Cassazione civile, sez. I, 16 Maggio 1983, n. 3369. Pres. Santosuosso. Est. Pannella.


AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - AMMINISTRAZIONE E GESTIONE DELL'IMPRESA - IN GENERE - AFFIANCAMENTO DI UN PROFESSIONISTA NELLA GESTIONE DELL'IMPRESA SOTTOPOSTA AD AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - CREDITI DEL PROFESSIONISTA - AMMISSIONE AL BENEFICIO DELLA PREDEDUZIONE - CONDIZIONI - ACCERTAMENTI NECESSARI



Ai fini dell'ammissione al beneficio della prededuzione dei crediti del professionista che ha svolto la propria opera su incarico dell'imprenditore sottoposto alla procedura di amministrazione controllata, il giudice deve avere riguardo alla "Rilevanza" che detto incarico assume nelle circostanze concrete nelle quali viene posto in essere, in relazione soprattutto allo impegna di spesa che grava sulle già precarie condizioni economiche dell'azienda, accertando, da un lato, se l'incarico in questione debba considerarsi atto di ordinaria amministrazione, ovvero atto di straordinaria amministrazione (come tale soggetto all'autorizzazione del giudice delegato a norma dell'art. 167, secondo comma, della legge fallimentare) e, dall'altro lato, l'utilità, rispetto allo scopo della procedura (risanamento dell'impresa), dell'opera svolta dal professionista, la quale difetta di questo requisito se mira in definitiva a predisporre un piano per far sfociare l'amministrazione controllata in un concordato preventivo anziché nel fallimento, non potendosi in tal caso considerare utile per i creditori, il cui interesse è solo quello di conservare integro il patrimonio del comune debitore, sul quale soddisfare le proprie ragioni di credito. (massima ufficiale)