Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 30998 - pubb. 06/04/2024

Insinuazione al passivo del credito per compenso dei sindaci, eccezione di inadempimento

Tribunale Milano, 26 Febbraio 2024. Pres. Vasile. Est. Rossetti.


Amministrazione straordinaria – Compenso dei sindaci – Eccezione di inadempimento – Onere della prova



Il Tribunale di Milano, con questa decisione, ha ricordato che “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.


Tuttavia, eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poichè il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione.


Tali principi valgono anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, essendo sufficiente per il creditore istante - o per il debitore che ha sollevato l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. - la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sulla controparte l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento” (cfr. Cass. Civ. n. 20891/2019).” (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)




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