Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31043 - pubb. 13/04/2024

Cassazione Sezioni Unite Civili sull’interpretazione dell’art. 334 c.p.c. in materia di obbligazioni solidali

Cassazione Sez. Un. Civili, 28 Marzo 2024, n. 8486. Pres. De Chiara. Est. Carrato.


Processo civile - Impugnazione incidentale tardiva - Impugnazione adesiva - Principio di consumazione dell'impugnazione



L'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche quando rivesta le forme dell’impugnazione adesiva rivolta contro la parte destinataria dell’impugnazione principale, in ragione del fatto che l’interesse alla sua proposizione può sorgere dall’impugnazione principale.


Il principio secondo cui l'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile pure quando rivesta le forme dell’impugnazione adesiva rivolta contro la parte destinataria dell’impugnazione principale è applicabile anche con riferimento all’interesse insorto a seguito di un’impugnazione incidentale tardiva.


Il principio di consumazione dell'impugnazione non esclude che, fino a quando non intervenga una declaratoria di inammissibilità, possa essere proposto un secondo atto di impugnazione, immune dai vizi del precedente, destinato a sostituirlo e relativo anche a capi della sentenza diversi da quelli oggetto del precedente atto di impugnazione. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)




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