Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 3517 - pubb. 01/08/2010

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Cassazione Sez. Un. Civili, 22 Febbraio 2007, n. 4112. Pres. Vittoria. Est. Finocchiaro.


Sospensione dell'esecuzione e sospensione del processo di merito - Sentenza resa da giudici speciali impugnata con ricorso per cassazione - Istanza di sospensione - Inammissibilità


Ricorso - In genere - Copia del ricorso notificata - Mancanza di tre pagine - Rilevanza - Esclusione - Limiti - Fondamento


Concessioni di costruzione - Instaurazione di un rapporto di servizio - Conseguenze - Responsabilità amministrativo - Contabile - Controversie relative - Giurisdizione della Corte dei Conti - Configurabilità



In tema di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza d'appello resa dai giudici speciali, impugnata con ricorso alle sezioni Unite della Corte di Cassazione, deve ritenersi applicabile, salvo che sia diversamente disposto da specifiche disposizioni, la disciplina di cui all'art. 373 cod. proc. civ., poiché nulla prevede al riguardo l'art. 111 Cost. sul ricorso per cassazione avverso le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti, con la conseguenza che è inammissibile un'istanza "cautelare" contenuta nel ricorso per cassazione. (massima ufficiale)


Ai fini del riscontro degli atti processuali deve aversi riguardo agli originali e non alle copie, per cui l'eventuale mancanza di una o più pagine (nella specie, tre) nella copia del ricorso per cassazione notificata può assumere rilievo soltanto se lesiva del diritto di difesa. Ciò, peraltro, va escluso quando le pagine omesse risultino irrilevanti al fine di comprendere il tenore della difesa avversaria e quando l'atto di costituzione della parte contenga una puntuale replica alle deduzioni contenute nell'atto notificato, comprese quelle contenute nella parte mancante. (massima ufficiale)


È devoluto alla giurisdizione della Corte dei conti il giudizio di cognizione introdotto con l'azione di responsabilità amministrativo-contabile, proposta nei confronti del concessionario per la costruzione di un'opera pubblica (nella specie edificio adibito a carcere) con il sistema della concessione del tipo cosiddetto "chiavi in mano", che comporta l'attribuzione al concessionario di attività sicuramente pertinenti alla P.A. quali la progettazione, la redazione dei progetti esecutivi e la direzione lavori, con conseguente instaurazione di un rapporto di servizio tale da collocare il soggetto preposto in condizione di compartecipe dell'attività amministrativa dell'ente pubblico preponente. (massima ufficiale)


 



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