Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 431 - pubb. 01/07/2007

Sospensione del processo esecutivo, reclamo e regime transitorio

Tribunale Biella, 11 Maggio 2006. Est. Eleonora Reggiani.


Processo esecutivo – Reclamo avverso il provvedimento di sospensione – Regime transitorio – Procedure pendenti – Opposizione agli atti esecutivi – Ammissibilità.

Processo esecutivo – Omessa notifica del pignoramento ai comproprietari di beni indivisi – Sospensione della procedura – Irrilevanza.



Lo strumento del reclamo contro l’ordinanza che ha sospeso l’esecuzione a seguito della proposizione dell’opposizione all’esecuzione è esperibile anche nell’ambito delle procedure esecutive pendenti al 1 marzo 2006, data di entrata in vigore del cd. rito competitivo. Il reclamo in questione, che può avere ad oggetto provvedimenti di sospensione pronunciati prima della riforma, deve, poi, ritenersi esperibile non solo a seguito della proposizione della opposizione all’esecuzione ma anche nell’ambito della opposizione agli atti esecutivi. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Nel caso in cui il creditore procedente non provveda agli adempimenti di cui agli artt. 599, comma 2 e 180 disp. att. C.p.c. (notifica del pignoramento ai comproprietari di beni indivisi) non si verifica la nullità del pignoramento ma solo l’effetto che l’azione esecutiva non può validamente proseguire finchè gli adempimenti sopra menzionati non siano stati compiuti. La mancanza di tali adempimenti non giustifica pertanto l’adozione del provvedimento di sospensione della procedura ma solo la necessità di disporre affinché il creditore vi provveda. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


 


N. 767/06 R.G.

IL TRIBUNALE DI BIELLA

riunito in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:

Dott.              Luigi                       GRIMALDI                PRESIDENTE

Dott.ssa         Paola                      RAVA                      GIUDICE

Dott.ssa         Eleonora                  REGGIANI                GIUDICE REL.

nel procedimento civile indicato in epigrafe

promosso da

L. F.,

- PARTE RECLAMANTE -

nei confronti di

T. F.,

- PARTE RECLAMATA -

Oggetto: reclamo avverso l’ordinanza di sospensione della procedura esecutiva, emessa dal giudice dell’esecuzione nel procedimento 682/05 RGE, datata 17.02.06 e depositata il 28.02.06;

ha pronunciato la seguente

O R D I N A N Z A

ex artt. 669 terdecies c.p.c.

- sciogliendo la riserva assunta all'udienza camerale dell’11.0506;

- sentiti i difensori delle parti;

- letti gli atti ed esaminati i documenti di causa;

OSSERVA

Sulla reclamabilità dell’ordinanza

Occorre preliminarmente rilevare che è ammissibile il reclamo contro l’ordinanza che ha sospeso l’esecuzione a seguito della proposizione dell’opposizione all’esecuzione, anche se si tratta di provvedimento adottato prima dell’entrata in vigore della disciplina che ha introdotto il cd. rito competitivo, tenuto conto che secondo la disciplina transitoria la norma che prevede la possibilità del reclamo entra in vigore il 01.03.06 e si applica anche alle procedure esecutive pendenti.

Seguendo l’opinione fin’ora espressa da autorevole dottrina, il reclamo deve ritenersi ammissibile anche per il caso di sospensione della procedura a seguito di opposizione agli atti esecutivi.

Com’è noto gli artt. 618 e 618 bis c.p.c. sono stati modificati non dal d.l. 35/05, convertito in l. 80/05 dalla l. 52/06, senza tuttavia modificare la norma del comma 1 dell’art. 624 c.p.c., pure nuovamente modificata dalla stessa legge.

All’art. 618 comma 2 c.p.c. è stata aggiunta la previsione che il giudice dell’esecuzione, in alternativa alla concessione de “i provvedimenti che ritiene indilazionabili”, “sospende la procedura” e all’art. 618 bis comma 2 c.p.c. è stato previsto identico potere anche quando l’opposizione debba essere trattata col rito previsto per le controversie in materia di lavoro.

Siffatto potere è stato espresso dal legislatore della riforma al fine di ratificare per via legislativa l’orientamento, assolutamente pacifico presso la giurisprudenza di legittimità e di merito, per il quale tra i c.d. provvedimenti indilazionabili (che il testo prima vigente dell’art. 618 c.p.c. contemplava espressamente) era da ritenersi compreso anche il provvedimento di sospensione del processo esecutivo (in modo da determinare una situazione del tutto analoga a quella determinata dalla sospensione a seguito dell’opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 624 c.p.c.).

Tuttavia l’attuale art. 624 comma 4 c.p.c. richiama espressamente gli artt. 618 e 618 bis c.p.c. per estendere alla sospensione in essi prevista la disciplina del terzo comma dello stesso art. 624 c.p.c., ma nulla dice sull’applicazione del secondo comma dello stesso articolo, che riguarda il reclamo, il quale è tuttavia presupposto nella disciplina contenuta nel menzionato terzo comma, che senza dubbio si applica anche al caso di sospensione disposta in sede di opposizione agli atti esecutivi.

Orbene, la natura cautelare di tutti i provvedimenti di sospensione dell’esecuzione è da tempo sostenuta dalla dottrina più avvertita, sicchè d’accordo con essa è agevole il rilievo che, per lo meno quando il giudice dell’esecuzione pervenga alla sospensione - non del singolo atto, bensì - dell’intera procedura esecutiva, gli effetti sono del tutto coincidenti con quelli del provvedimento di sospensione adottato ai sensi dell’art. 624 c.p.c.; pertanto l’interpretazione di carattere sistematico conduce a ritenere la reclamabilità di tali provvedimenti.

I motivi di reclamo

Il creditore procedente reclamante ha allegato che l’ordinanza impugnata è mancante di qualsivoglia indicazione in ordine alla presenza in concreto di gravi motivi che giustificassero la sospensione dell’esecuzione e che, tenuto conto degli atti depositati dal creditore procedente e del tenore delle dichiarazioni dei terzi pignorati, vi erano i presupposti per ottenere la revoca dell’ordinanza reclamata.

La motivazione dell’ordinanza di sospensione

Dalla lettura dell’ordinanza impugnata, si ricava che il giudice dell’esecuzione ha ritenuto necessario l’avviso ex art. 599 c.p.c. nel caso di pignoramento di crediti cointestati con terzi non debitori, che il debitore opponente – nel proporre opposizione ex art. 615 c.p.c. in ragione della ritenuta impignorabilità dei crediti (v. infra) - aveva comunque segnalato essere nella specie mancante e, qualificando l’allegazione di tale mancanza come motivo di opposizione ex art. 617 c.p.c., ha ravvisato l’esistenza dei gravi motivi per disporre la sospensione dell’esecuzione.

Dalla lettura del provvedimento impugnato nel suo insieme risulta comprensibile il ragionamento che ha portato il giudice dell’esecuzione a sospendere la procedura, dal momento che, dopo avere argomentato sulla ritenuta necessità dell’avviso sopra menzionato, nella specie mancante, ha ritenuto prevedibile l’accoglimento dell’opposizione (v. p. 3 ultima parte dell’ordinanza reclamata), tenuto conto del tenore delle dichiarazioni dei terzi pignorati (v. p. 4 prima parte dell’ordinanza reclamata), che infatti hanno confermato la contitolarità dei crediti oggetto di pignoramento.

L’insussistenza di gravi motivi per disporre la sospensione della procedura esecutiva

Deve ritenersi l’assenza di ragioni per procedere alla sospensione della procedura in ragione della riscontrata mancata esecuzione degli adempimenti di cui agli artt. 599 c.p.c. e 180 disp. att. c.p.c.

Occorre subito rilevare che il giudice dell’esecuzione non ha solo disposto la sospensione della procedura esecutiva, ma ha anche disposto che il creditore procedente provvedesse agli adempimenti di cui agli artt. 599 c.p.c. e 180 disp. att. c.p.c.

Com’è noto, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che le statuizioni contenute negli artt. 599 e ss. c.p.c.. e 180 disp. att. c.p.c. sono applicabili anche al caso di pignoramento di crediti contestati, al fine di poter individuare, nel contraddittorio con tutti gli interessati la consistenza della quota del credito pignorato di pertinenza del debitore, nei cui limiti operare l'assegnazione del credito del tutto (v. Cass. 09.10.98 n. 10028).

Una volta resa dal terzo una dichiarazione dalla quale si evinca che del credito il debitore esecutato è contitolare con terzi, il creditore procedente può restringere la propria pretesa nell'ambito della quota del credito e nel contempo dare avviso del pignoramento agli altri intestatari. Il giudice dell'esecuzione ha l’onere di provocare la comparizione degli altri intestatari del deposito e di sollecitare dal terzo una dichiarazione che valga a rendere conoscibile l'intera consistenza del credito. In tal modo, il giudice si pone nella condizione, una volta sentite le parti, di poter provvedere sulla domanda di assegnazione del credito, quantomeno nei limiti dell'accordo tra le parti sulla proporzione della quota del debitore e quindi sulla sua capienza, senza che debbano essere risolte controversie eventualmente insorte sulla consistenza della quota (v. ancora Cass. 09.10.98 n. 10028).

Tuttavia la giurisprudenza è oramai consolidata nel ritenere che nel caso in cui il creditore procedente non provveda agli adempimenti di cui all'art. 599 comma 2 c.c. e 180 disp. att. c.c. non si verifica la nullità del pignoramento medesimo, del quale il suddetto avviso non costituisce elemento essenziale (Così Cass. 17.06.85 n. 3648), ma si verifica solo l’effetto che l’azione esecutiva non può validamente proseguire finchè gli adempimenti sopra menzionati non siano stati compiuti (Cass. 27.01.99 n. 718).

Nel caso di specie il giudice dell’esecuzione ha correttamente ravvisato la necessità di regolarizzare la procedura, disponendo che il creditore procedente provvedesse agli adempimenti di cui all’art. 599 c.p.c e 180 disp. att. c.p.c., ma non aveva ragioni per sospendere la procedura, dato che la mancanza di tali adempimenti non determina l’invalidità del pignoramento, sicchè, una volta verificata l’esecuzione dei sopra menzionati adempimenti, avrebbe ben potuto procedere alle ulteriori incombenze.

l’insussistenza di ulteriori motivi di sospensione dell’esecuzione

Il debitore esecutato ha proposto opposizione all’esecuzione, chiedendo la declaratoria della nullità dell’atto di pignoramento presso terzi per avere colpito beni non pignorabili (p. 4 della comparsa di costituzione contenente opposizione all’esecuzione).

Non risultano sussistere gravi motivi per disporre la sospensione dell’esecuzione ex art. 624 c.p.c., tenuto conto che non risultano allegate ragioni che inducano a ritenere i crediti oggetto di pignoramento siano impignorabili ai sensi dell’art. 545 c.p.c. o di altre disposizioni di legge.

L’eventuale destinazione al denaro depositato istituto di credito che i titolari, per loro interni accordi, abbiano voluto dare non è certo opponibile al creditore procedente (v. dich. terzo pignorato).

Dalle dichiarazioni rese dal rappresentante dell’Agenzia delle Entrate non risulta affatto incerto e indeterminato il credito per il rimborso Iva.

Né la solidarietà attiva costituisce un limite alla eseguibilità, ma come si è visto, impone l’esecuzione degli adempimenti di cui all’art. 599 c.pc. e 180 disp. att. c.p.c.

Statuizioni finali

In accoglimento del reclamo proposto, deve pertanto essere essere revocata l’ordinanza del giudice dell’esecuzione, datata 17.02.06 e depositata il 28.02.06, nella parte in cui ha sospeso la procedura 683/05 RGE, mandando al giudice dell’esecuzione di fissare udienza per la verifica degli adempimenti di cui agli artt. 599 c.p.c. e 180 disp. att. c.p.c., disposti nella medesima ordinanza, e per la prosecuzione della procedura.

Spetta al giudice della procedura statuire sulle spese anche del presente reclamo.

P.T.M.

Visto l’art. 669 terdecies c.p.c.,

in accoglimento del reclamo proposto, revoca l’ordinanza del giudice dell’esecuzione, data 17.02.06 e depositata il 28.02.06, nella parte in cui ha sospeso la procedura esecutiva 682/05 RGE;

manda al giudice dell’esecuzione di fissare udienza per la verifica degli adempimenti di cui agli artt. 599 c.p.c. e 180 disp. att. c.p.c., disposti nella medesima ordinanza, e per la prosecuzione della procedura.

Si comunichi.

Biella, lì 11.05.06

IL PRESIDENTE dott. Luigi GRIMALDI

IL GIUDICE EST. dott.ssa Eleonora REGGIANI