Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 490 - pubb. 01/01/2007

Liquidazione della quota del socio di snc e assegnazione di beni sociali

Tribunale Biella, 11 Ottobre 2006. Est. Eleonora Reggiani.


Società in nome collettivo – Liquidazione della quota del socio – Assegnazione reciproca di beni sociale – Eccezione di parziale pagamento della quota – Rilevabilità d’ufficio – Ammissibilità.



Nella società in nome collettivo, la assegnazione reciproca di beni della società operata dai soci può valere, se non diversamente pattuito, quale parziale pagamento di quanto agli stessi spettante a titolo di liquidazione della quota e la relativa circostanza, qualora emerga dagli atti del giudizio, costituisce eccezione in senso lato rilevabile d’ufficio. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


 


n. 890/05 R.G.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ex art. 19 d.l.vo 5/03, depositato in cancelleria il 05.04.05, D.G. chiedeva pronunciarsi ordinanza immediatamente esecutiva di condanna nei confronti della I. s.n.c. e del socio illimitatamente responsabile M.L: per pagamento dell’importo di euro 45.000,00, oltre interessi e spese di procedura, a titolo di pagamento del valore della sua quota sociale, così come liquidata dall’arbitro irrituale con decisione in data 25.01.05 (doc. 1 fasc. att.).

I resistenti non si costituivano in giudizio, nonostante la ritualità della notificazione degli atti introduttivi.

Tuttavia, valutato il tenore del titolo costitutivo della pretesa azionata, la domanda non veniva accolta in sede sommaria, non ritenendo il giudice designato di poter adottare l’ordinanza di condanna per l’intero importo domandato, e, disposta la conversione del rito, veniva assegnato all’attore termine di trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza per la eventuale notifica di memoria ex art. 6 d.l.vo 5/03.

Parte attrice notificava memoria ex art. 6 d.l.vo cit., senza che i convenuti si costituissero. Seguiva quindi la notificazione dell’istanza di fissazione di udienza.

Emesso decreto ex art. 12 d.l.vo 5/03, parte attrice depositava memoria conclusionale.

All’udienza collegiale parte attrice, richiamate le conclusioni, procedeva alla discussione orale della causa, all’esito della quale, in applicazione dell’art. 16 comma 5 seconda parte d.l.vo 5/03, veniva depositata la seguente sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve essere integralmente richiamato il decreto ex art. 12 d.l.vo 5/03, nella parte in cui ha rigettato le richieste istruttorie tutte.

Nel merito, la domanda risulta fondata sia pure nei termini di seguito evidenziati.

Nel dispositivo del lodo irrituale (p. 23), invocato come titolo costitutivo della pretesa avanzata, si legge quanto segue: “dichiara tenuta la società I. s.n.c. con sede in Sordevolo a liquidare al socio D.G., nel rispetto del disposto degli artt. 2722 e segg. C.c. la predetta somma di euro 45.000,00 oltre interessi a far tempo dalla domanda …omissis..”.

Nella motivazione (p. 21) tuttavia si legge “…omissis… il valore della quota da liquidarsi al socio D.G. è pari al 33,33 % del complessivo e quindi viene stabilita in euro 45.078,82 arrotondata in euro 45.000,00, importo dal quale dovrà essere detratto quanto dal socio già in precedenza ottenuto in via di anticipo sull’assegnazione definitiva della quota. …omissis…” e anche (p. 9)“…omissis… Nell’ambito dell’istruttoria è stato provato documentalmente che i soci sono pervenuti alla divisione – assegnazione reciproca di alcuni beni strumentali per il complessivo importo di euro 37.740,58 (pari a lire 73.075.950), precisamente al socio D.G. venivano assegnati beni per euro 20.842,65 (pari a lire 40.357.000) mentre al socio M.L: beni per Euro 16.897,93 (pari a Lire 32.718.950). …omissis…” (doc. 1 fasc. att.).

Dal lodo si evince con chiarezza che l’attore ha già ottenuto un parziale pagamento della sua quota con l’assegnazione di beni sociali.

Com’è noto a fronte di una domanda di adempimento, l’avvenuto pagamento – anche parziale – non costituisce un’eccezione in senso stretto ma un’eccezione in senso lato (Cass. 11.08.98 n. 7907), di rilievo ufficioso quando emerge dagli atti acquisiti al processo (in generale sulla rilevabilità d’ufficio delle eccezioni in senso lato, v. Cass. 20.03.06 n. 6092; 15.03.05 n. 5610; 26.10.04 n. 20749; con riferimento all’eccezione di pagamento, v. Cass. 14.07.04 n. 13015; 11.08.98 n. 7907).

Secondo un costante indirizzo della Corte di Cassazione infatti, se con il termine di eccezioni si indicano tutte le argomentazioni difensive delle parti, nell'ambito di tali difese vanno distinte quelle che consistono nella semplice negazione del fatto costitutivo del diritto esercitato dalla controparte (mere difese), quelle che consistono nella contrapposizione di un fatto impeditivo o estintivo, tale da escludere gli effetti giuridici del fatto costitutivo ex adverso affermato (eccezioni in senso lato) ed, infine, quelle che consistono in un controdiritto contrapposto al fatto costitutivoaffermato dall'attore, che non esclude l'azione, ma dà al convenuto il potere giuridico di invalidarlo (eccezioni in senso proprio).

E nel caso di specie dalle stesse affermazioni contenute nel lodo, acquisito al processo, si evince che l’attore ha già ricevuto alcuni beni in sede di liquidazione della sua partecipazione.

Nessun rilievo assume il richiamo al principio della non contestazione ex art. 10 comma 3 d.l.vo 5/03, operato dall’attore, tenuto conto che, come ritenuto da attenta dottrina, tale principio può operare solo quando non emergono fatti estintivi, impeditivi o modificativi che, come sopra evidenziato, sono rilevabili anche d’ufficio.

Dal credito dell’attore deve pertanto essere senza dubbio sottratta la somma corrispondente al valore dei beni sociali di cui risulta essere stato già assegnatario.

L’attore risulta pertanto creditore della complessiva somma capitale di euro 24.157,35 (45.000 –20.842,65).

L’obbligazione nascente dal disposto di cui all'art. 2289 c.c. ha sin dalla sua origine ad oggetto una somma di denaro e pertanto ha natura di debito di valuta, soggetto al principio nominalistico di cui all'art. 1227 c.c. (Cass. 14.03.03 n. 3800).

All’attore spettano conseguentemente gli interessi legali sulla somma capitale sopra determinata, come richiesti a decorrere dal 17.09.02 (data della notificazione della domanda di arbitrato, valevole come atto di costituzione in mora).

La società convenuta deve pertanto essere condannata al pagamento della somma di euro 24.157,35 oltre interessi legali dal 17.09.02.

Come richiesto, il socio M.L: deve essere condannato in solido con la società al pagamento dell’importo sopra determinato, tenuto conto del vicolo di solidarietà esistente ex lege.

Sebbene il lodo arbitrale non abbia accolto la domanda di liquidazione della quota anche nei confronti del socio M.L:, si deve tuttavia rilevare che l’art. 2304 c.c. è una norma inderogabile, non potendo ammettersi la validità di accordi – e conseguentemente di pronunce arbitrali irrituali - che snaturino il tipo di società scelto (cfr. Cass. 19.02.03 n. 2481).

Com’è noto, il rapporto di sussidiarietà, che lega la responsabilità dei soci di società di persone rispetto alla responsabilità della società, non esclude che sia i soci e sia la società possano essere condannati al pagamento degli importi dovuti dalla società, rilevando il diverso grado di responsabilità soltanto in sede di esecuzione.

Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e gravano pertanto sui convenuti in solido tra loro.

P.Q.M.

il Tribunale di Biella ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando:

1)      dichiara tenuti e condanna i convenuti in solido tra loro al pagamento in favore dell’attore della somma di euro 24.157,35, oltre interessi dal 17 settembre 2002 al saldo;

2)      dichiara tenuti e condanna i convenuti in solido tra loro al pagamento in favore dell’attore delle spese processuali da quest’ultimo sostenute, liquidate in complessivi euro 5.800,00 (di cui euro 2.433,99 per diritti, euro 501,30 per spese e il resto per onorari), oltre 12,5 % su diritti ed onorari ex art. 14 t.f., Iva e Cpa sugli imponibili.

Biella, 11.10.06

Il PRESIDENTE

Dott. Luigi Grimaldi

IL GIUDICE ESTENSORE

Dott.ssa Eleonora Reggiani