Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7888 - pubb. 08/10/2012

Applicazione ratione temporis delle nuove norme in materia di risarcimento del danno alla persona e liquidazione del danno da sofferenza in base a parametro equitativo

Tribunale Tricase, 04 Ottobre 2012. Est. Positano.


Determinazione del danno da lesioni di live entità - Legge 27 marzo 2012, art. 32, Applicazione ai giudizi in corso, esclusione.

Art. 138 e 139 del Codice delle assicurazioni - Danno morale - Liquidazione di una somma ulteriore - Ammissibilità.

Va esclusa l’applicabilità alle cause pendenti dei principi contenuti nella legge n. 27 del 24 marzo 2012 che ha introdotto due norme limitative dei risarcimenti per le lesioni di lieve entità.



Le norme, entrate in vigore il 26 marzo 2012 sono applicabili ai sinistri in corso di valutazione, in cui le fattispecie di danni alla persona di lieve entità non siano ancora state oggetto di accertamento da parte dell’impresa sotto il profilo medico legale, per cui le nuove norme trovano applicazione a tutti i sinistri non ancora liquidati o non ancora valutati alla data del 26 marzo 2012, con conseguente esclusione dei giudizi in corso evidentemente già preceduti dall’attività di valutazione del danno da parte dei fiduciari delle compagnie. (Gabriele Positano) (riproduzione riservata)

Il disposto degli artt. 139 e 138 del Codice delle Assicurazioni con contiene una norma imperativa e non preclude la possibilità di una liquidazione del danno da sofferenza, anche con aumento dell'importo base in misura diversa al 20% o 30%. Una lettura costituzionalmente corretta impone, nelle cause di responsabilità da circolazione stradale, la individuazione di un parametro equitativo di liquidazione di quella componente di danno rappresentata dalla sofferenza psichica e ciò sulla base dei parametri già contenuti nelle tabelle distrettuali di liquidazione del danno alla persona in uso presso questo distretto di Lecce. Infatti, quando dalle lesioni personali (nella specie, conseguenti ad incidente stradale), sia scaturito un danno biologico, all'importo determinato in risarcimento di tale voce di danno, deve essere aggiunta una somma idonea a compensare le eventuali conseguenze non patrimoniali ulteriori, ove ricorrano gli estremi del pregiudizio morale o esistenziale, estetico, ecc.. (Gabriele Positano) (riproduzione riservata)


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