La Responsabilità del Medico


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7889 - pubb. 08/10/2012

Responsabilità medica e modalità di applicazione del criterio del più probabile che non

Tribunale Tricase, 04 Ottobre 2012. Est. Positano.


Responsabilità medica e applicazione del criterio del giudizio controfattuale di tipo prognostico-ipotetico - Prova della preponderanza dell'evidenza e cioè del più probabile che non - Modalità.



Dopo le pronunce delle Sezioni Unite della Cassazione nn. 576-581 dell'11 gennaio 2008, il nesso causale tra condotta omissiva o commissiva del sanitario e l'evento dannoso ricorre solo quando può affermarsi, in base alle circostanze del caso concreto, che la condotta alternativa corretta avrebbe impedito l'avverarsi dell'evento con una probabilità superiore al 50% secondo la regola del "più probabile che non". Ciò impone di individuare sempre la condotta errata e, quindi il responsabile. Pertanto, il giudice, in caso di condotta omissiva, deve utilizzare il criterio del giudizio controfattuale di tipo prognostico-ipotetico secondo le regole proprie del diritto penale, con la differenza che il regime probatorio di tale ultimo ambito richiede la dimostrazione oltre il ragionevole dubbio, mentre in ambito civilistico è sufficiente la prova della preponderanza dell'evidenza e cioè del più probabile che non. Il profilo della probabilità va, però, correttamente inteso: ciò che rileva è la probabilità logica e non la semplice probabilità statistica. La probabilità logica è la risultante del confronto tra le leggi scientifiche e statistiche e le circostanze del caso concreto. (Gabriele Positano) (riproduzione riservata) 

La valutazione del giudice richiede due passaggi: va abbandonata la ricostruzione causale fondata su probabilità astratte, mentre rileva nel giudizio civile la verifica individuale del nesso eziologico che tenga conto di tutte le circostanze del caso concreto. In secondo luogo, è indispensabile poter esprimere un risultato probatorio elevato (più probabile che non) sulla base della preponderanza logica dell'unica ipotesi causale proponibile. (Gabriele Positano) (riproduzione riservata)

Se non è possibile affermare che l’unica ipotesi causale proponibile è quella dell’errore medico come causa della patologia che ha comportato la menomazione, la domanda va rigettata, dovendosi prendersi atto che nel giudizio non esistono dati che consentano di affermare l'esistenza di una probabilità superiore al 50%, ai fini della pronuncia sulla responsabilità medica. Ogni altra valutazione rientra nel vago ed insufficiente concetto del "non si può escludere che", proprio dell'ambito medico e biologico, ma non di quello giuridico. (Gabriele Positano) (riproduzione riservata)


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