Diritto della Famiglia e dei Minori


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9264 - pubb. 11/07/2013

Residualità dell’art. 709-ter c.p.c

Tribunale Nocera Inferiore, 22 Maggio 2013. Est. Levita.


Art. 709-ter c.p.c. – Conflitto genitoriale – Ingerenza giurisprudenziale – Limiti e condizioni.

Art. 709-ter c.c. – Inadempimento del genitore – Applicabilità delle sanzioni all’inadempimento agli obblighi patrimoniali – Esclusione.



L’ingerenza giurisdizionale prevista dall’art. 709-ter c.p.c., in materia di conflitti familiari, è da intendersi quale estremo rimedio nell’interesse della prole minore, quanto a dire come intervento del tutto residuale per i casi nei quali qualsiasi tentativo di accordo tra i genitori sia definitivamente accertato come infruttuoso e, inoltre, tale disaccordo sia destinato a ripercuotersi sul minore in termini di serio, oggettivo ed altrimenti inemendabile pregiudizio. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

L'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 709-ter c.p.c. ha, i propri presupposti di fatto nell'inadempimento di uno dei coniugi a quanto stabilito dai provvedimenti presidenziali non-ché in comportamenti lesivi degli interessi della prole: ne consegue che tali sanzioni devono essere applicate nelle ipotesi in cui uno dei coniugi non adempia agli obblighi di mantenimento disposti dai suddetti provvedimenti e non visiti regolarmente i figli in modo tale da mantenere e sviluppare con gli stessi un corretto rapporto genitoriale. L'inadempimento degli obblighi patrimoniali non integra gli estremi delle gravi inadempienze o degli atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento, e dunque non è punibile con alcuna delle sanzioni previste nel comma 2 dello stesso art. 709-ter. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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