Codice Civile


LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni
TITOLO III
Dei singoli contratti
CAPO XXII
Della fideiussione
SEZIONE I
Disposizioni generali

Art. 1936
Nozione

I. È fideiussore colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui.

II. La fideiussione è efficace anche se il debitore non ne ha conoscenza.