Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11973 - pubb. 28/01/2015

Sanzioni amministrative: la Cassazione si pronuncia sull’omesso pagamento delle spese postali

Cassazione civile, sez. III, 07 Agosto 2012, n. 14181. Est. Ambrosio.


Verbale di contravvenzione elevato dalla polizia – Pagamento dell’importo – Omesso pagamento delle spese postali – Diritto del trasgressore al beneficio dell’applicazione della sanzione in misura ridotta – Esclusione – Contra: Cass. civ. 9507/2014 – Contrasto di giurisprudenza



Le spese postali sostenute dall'amministrazione per la notificazione del verbale di contestazione di un'infrazione al codice della strada formano un tutt'uno con la somma dovuta a titolo di sanzione pecuniaria, con la conseguenza che non ha diritto al beneficio dell'applicazione della sanzione in misura ridotta, di cui all'art. 202 C.d.S., il trasgressore che, entro sessanta giorni dalla notificazione, paghi l'ammontare della sanzione, ma non quello delle spese postali, e che l'amministrazione può procedere esecutivamente per il recupero della differenza. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


CONTRA
Cass. Civ., sez. II civ., sentenza 30 aprile 2014 n. 9507 (Pres. Bucciante, rel. D’Ascola)

Verbale di contravvenzione elevato dalla polizia – Pagamento dell’importo – Omesso pagamento delle spese postali – Diritto del trasgressore al beneficio dell’applicazione della sanzione in misura ridotta – Sussiste – Contra: Cass. civ. 14181/2012 – Contrasto di giurisprudenza

Il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa, relativa a violazione del codice della strada, effettuato in misura corrispondente all'ammontare a titolo di sanzione indicato dall'amministrazione, esclude l'addebito del maggior importo di cui all'art. 203 C.d.S., comma 2, ancorché non risultino interamente pagate le spese del procedimento sanzionatorio, che l'amministrazione può richiedere separatamente. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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