Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14552 - pubb. 01/07/2010

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Cassazione civile, sez. I, 11 Novembre 2010, n. 22911. Est. Rordorf.


Società - Di capitali - Società per azioni - Organi sociali - In genere - Amministratori e sindaci - Azione sociale per i danni cagionati alla società - Natura contrattuale - Conseguenze in ordine all'onere della prova

Società - Di capitali - Società per azioni - Organi sociali -
Amministratori - Responsabilità - Verso la società - In genere - Responsabilità solidale - Deleghe gestorie - Esonero da responsabilità degli amministratori non esecutivi - Limiti - Fattispecie

Società - Di capitali - Società per azioni - Organi sociali -
Collegio sindacale - Responsabilità - Azione di responsabilità -  Obbligo di controllo sull'amministrazione - Violazione dei doveri gestori - Svolgimento di un'attività sociale non consentita dalla legge - Omessa attivazione dei sindaci per evitare l'evento - Responsabilità - Individuazione di singoli comportamenti inadempienti da parte dei sindaci - Necessità - Esclusione - Dovere di segnalare le irregolarità all'assemblea od al P.M. per l'attivazione del procedimento ex art. 2409 cod. civ. - Sussistenza - Fattispecie



La natura contrattuale della responsabilità degli amministratori e dei sindaci verso la società comporta che questa ha soltanto l'onere di dimostrare la sussistenza delle violazioni ed il nesso di causalità fra queste ed il danno verificatosi, mentre incombe sugli amministratori e sindaci l'onere di dimostrare la non imputabilità a sé del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi loro imposti. (massima ufficiale)

Nel regime anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, il disposto dell'allora vigente art. 2392, 2° comma, cod. civ. poneva anche a carico degli amministratori privi di delega il dovere di vigilare sul generale andamento della società, dovere che permaneva anche in caso di attribuzione di funzioni al comitato esecutivo o a singoli amministratori delegati, salva la prova che i rimanenti consiglieri, pur essendosi diligentemente attivati, non avessero potuto in concreto esercitare la predetta vigilanza per il comportamento ostativo degli altri componenti del consiglio. (Nel caso di specie, la C.S. ha ritenuto che l'esercizio senza autorizzazione dell'attività assicurativa nel ramo "auto rischi diversi" fosse idonea a palesare una così macroscopica esorbitanza dell'attività sociale dall'ambito consentito, che non avrebbe potuto sfuggire alla vigilanza diligente degli amministratori privi di delega). (massima ufficiale)

Sussiste la violazione del dovere di vigilanza, imposto ai sindaci dal secondo comma dell'art. 2407 cod. civ., con riguardo allo svolgimento, da parte degli amministratori, di un'attività protratta nel tempo al di fuori dei limiti consentiti dalla legge, tale da coinvolgere un intero ramo dell'attività dell'impresa sociale: al fine dell'affermazione della responsabilità dei sindaci, invero, non occorre l'individuazione di specifici comportamenti dei medesimi, ma è sufficiente il non avere rilevato una così macroscopica violazione, o comunque di non avere in alcun modo reagito ponendo in essere ogni atto necessario all'assolvimento dell'incarico con diligenza, correttezza e buona fede, anche segnalando all'assemblea le irregolarità di gestione riscontrate o denunziando i fatti al P.M., ove ne fossero ricorsi gli estremi, per consentire all'ufficio di provvedere ai sensi dell'art. 2409 cod. civ., in quanto può ragionevolmente presumersi che il ricorso a siffatti rimedi, o anche solo la minaccia di farlo per l'ipotesi di mancato ravvedimento operoso degli amministratori, avrebbe potuto essere idoneo ad evitare (o, quanto meno, a ridurre) le conseguenze dannose della condotta gestoria. (Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che l'esercizio senza autorizzazione dell'attività assicurativa nel ramo "auto rischi diversi" fosse idonea a palesare una così macroscopica esorbitanza dell'attività sociale dall'ambito consentito che non sarebbe potuta sfuggire alla vigilanza diligente dei sindaci). (massima ufficiale)


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