Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10600 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Padova, 04 Dicembre 2013. .


Concordato preventivo - Continuità aziendale - Moratoria di un anno per il pagamento dei creditori privilegiati - Beni destinati alla liquidazione - Soddisfazione del creditore subito dopo la liquidazione.



Solamente nell'ambito del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186 bis L.F. è consentita una moratoria di un anno per il pagamento dei creditori privilegiati, a meno che i beni sui quali insiste la prelazione siano destinati alla liquidazione, ipotesi, quest'ultima, in cui il creditore dovrà essere soddisfatto immediatamente dopo la liquidazione medesima. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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