Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22977 - pubb. 11/01/2020

La Corte UE sulle deroghe al divieto di uccisione deliberata del lupo

Corte Giustizia UE, 10 Ottobre 2019. C-674/17 - Est. Arabadjiev.


Rinvio pregiudiziale – Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche – Direttiva 92/43/CEE – Articolo 12, paragrafo 1 – Regime di rigorosa tutela delle specie animali – Allegato IV – Canis lupus (lupo) – Articolo 16, paragrafo 1, lettera e) – Deroga che consente la cattura di un numero limitato di determinati esemplari – Caccia di gestione – Valutazione dello stato di conservazione delle popolazioni della specie interessata



L’articolo 16, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, dev’essere interpretato nel senso che esso osta all’adozione di decisioni che concedono deroghe al divieto di uccisione deliberata del lupo, sancito all’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’allegato IV, lettera a), di tale direttiva, a titolo di caccia di gestione, il cui obiettivo è la lotta al bracconaggio, se:
– l’obiettivo perseguito da tali deroghe non è comprovato in modo chiaro e preciso e se, alla luce di dati scientifici rigorosi, l’autorità nazionale non riesce a dimostrare che siffatte deroghe sono idonee a raggiungere tale obiettivo;
– non è debitamente dimostrato che l’obiettivo da esse perseguito non possa essere raggiunto mediante un’altra soluzione valida, posto che la mera esistenza di un’attività illecita o le difficoltà incontrate nell’effettuazione del controllo di quest’ultima non possono costituire un elemento sufficiente a tal riguardo;
– non è garantito che le deroghe non pregiudicheranno il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle popolazioni della specie interessata nella loro area di ripartizione naturale;
– le deroghe non sono state oggetto di una valutazione dello stato di conservazione delle popolazioni della specie interessata nonché dell’impatto che la deroga prevista può avere su quest’ultimo, a livello del territorio di tale Stato membro o, eventualmente, a livello della regione biogeografica interessata qualora le frontiere di tale Stato membro coprano più regioni biogeografiche o, ancora, se l’area di ripartizione naturale della specie lo richiede, e, nella misura del possibile, sul piano transfrontaliero, e
– non sono soddisfatte tutte le condizioni relative alla base selettiva e alla misura limitata delle catture di un numero limitato e specificato di taluni esemplari delle specie indicate nell’allegato IV della suddetta direttiva in condizioni rigorosamente controllate, il cui rispetto deve essere accertato con riferimento, segnatamente, al livello della popolazione, del suo stato di conservazione e delle sue caratteristiche biologiche. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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