Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2901 - pubb. 01/08/2010

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Cassazione Sez. Un. Civili, 22 Dicembre 2009, n. 27092. Pres. Carbone. Est. Bucciante.


Corte dei conti - Attribuzioni - Giurisdizionali - Contenzioso contabile - Giudizi di responsabilità - In genere - Art. 1, comma 174, della legge n. 266 del 2005 - Portata - Giurisdizione della Corte dei Conti sulle azioni di nullità contrattuale - Esclusione - Fondamento - Fattispecie relativa ai contratti conclusi dalla Rai Radiotelevisione Italiana S.p.a. attinenti al trattamento economico dei direttori generali


Corte dei conti - Attribuzioni - Giurisdizionali - Contenzioso contabile - Giudizi di responsabilità - In genere - Amministratori e dipendenti della Rai Radiotelevisione italiana S.p.a. e degli enti pubblici azionisti - Nomina del direttore generale e trattamento economico del direttore generale e degli ex direttori generali - Danni cagionati alla società - Giurisdizione della Corte dei conti - Sussistenza - Condizioni - Fondamento - Rapporto con l'azione civilistica di responsabilità - Alternatività - Conseguenze



Spetta all'autorità giudiziaria ordinaria, e non alla Corte dei Conti, la giurisdizione in ordine alla controversia avente ad oggetto la dichiarazione di nullità del contratto da cui derivi un danno erariale, esulando la relativa domanda dalla previsione dell'art. 1, comma 174, della legge n. 266 del 2005, che abilita il procuratore regionale presso la stessa Corte ad esercitare "tutte le azioni a tutela delle ragioni del creditore previste dalla procedura civile, ivi compresi i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale di cui al libro VI, titolo II, capo V, del codice civile". (Principio enunciato dalla S.C. con riguardo all'azione esercitata dal P.M. contabile per la dichiarazione di nullità dei contratti, conclusi dalla Rai Radiotelevisione Italiana s.p.a., attinenti al trattamento economico del direttore generale e degli ex direttori generali della stessa società). (massima ufficiale)

Spetta alla Corte dei conti la giurisdizione in tema di risarcimento del danno cagionato alla Rai Radio televisione Italiana s.p.a., da componenti del consiglio d'amministrazione e da dipendenti di tale società e degli enti pubblici azionisti, in relazione alla nomina del direttore generale e al trattamento economico dello stesso e degli ex direttori generali; la Rai, infatti, nonostante la veste di società per azioni (peraltro partecipata totalitariamente da enti pubblici), ha natura sostanziale di ente pubblico, con uno statuto assoggettato a regole legali, per cui essa è: designata direttamente dalla legge quale concessionaria dell'essenziale servizio pubblico radiotelevisivo; sottoposta a penetranti poteri di vigilanza da parte di un'apposita commissione parlamentare; destinataria di un canone d'abbonamento avente natura di imposta; compresa tra gli enti sottoposti al controllo della Corte dei Conti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria; tenuta all'osservanza delle procedure di evidenza pubblica nell'affidamento degli appalti; né l'esperibilità dell'azione di responsabilità amministrativa è ostacolata dalla possibilità di promuovere l'ordinaria azione civilistica di responsabilità, poiché la giurisdizione civile e quella contabile sono reciprocamente indipendenti nei loro profili istituzionali, sicché il rapporto tra le due azioni si pone in termini di alternatività anziché di esclusività, dando luogo a questioni non di giurisdizione ma di proponibilità della domanda. (massima ufficiale)


 



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