Codice Civile


LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni
TITOLO II
Dei contratti in generale
CAPO V
Degli effetti del contratto
SEZIONE II
Della clausola penale e della caparra

Art. 1383
Divieto di cumulo

I. Il creditore non può domandare insieme la prestazione principale e la penale, se questa non è stata stipulata per il semplice ritardo.