Codice Civile


LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni
TITOLO III
Dei singoli contratti
CAPO IX
Del mandato
SEZIONE I
Disposizioni generali

Art. 1707
Creditori del mandatario

I. I creditori del mandatario non possono far valere le loro ragioni sui beni che, in esecuzione del mandato, il mandatario ha acquistati in nome proprio, purché, trattandosi di beni mobili o di crediti, il mandato risulti da scrittura avente data certa anteriore al pignoramento, ovvero, trattandosi di beni immobili o di beni mobili iscritti in pubblici registri, sia anteriore al pignoramento la trascrizione dell'atto di ritrasferimento o della domanda giudiziale diretta a conseguirlo.