Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14812 - pubb. 01/07/2010

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Appello Firenze, 07 Aprile 2016. .


Accordo di ristrutturazione dei debiti - Relazione di asseverazione - Divario cronologico dei dati contenuti - Necessità - Controllo del tribunale attraverso la valutazione dell'incidenza degli eventi successivi - Fattispecie



Il differimento cronologico dei dati contenuti nella relazione di asseverazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti è un fatto in certa misura inevitabile e fisiologico, posto che estrarre un resoconto istantaneo da un flusso continuo nell'ambito di un complesso di eventi aziendali richiede di per se un certo tempo, ma soprattutto, dopo averlo fatto, è necessario altro tempo per operare una pluralità sequenziale di valutazioni da parte dei creditori, dell'attestatore stesso e del tribunale. In tale situazione, dopo aver fatto il possibile per ridurre al minimo i tempi, occorrerà valutare l'efficacia dell'attestazione monitorando l'incidenza tendenziale degli accadimenti sopravvenuti, onde verificare che non alterino il quadro di riferimento iniziale al punto da fargli perdere significatività. (Nel caso di specie, non solo l'attestatore aveva già soppesato l'evoluzione della situazione contabile per un determinato periodo successivo, ma le notizie più recenti hanno indotto la Corte a confermare la validità del piano di ristrutturazione, in ragione del raggiungimento degli obiettivi di periodo. Nessuno creditore aveva, inoltre, nel frattempo presentato istanze di fallimento o promosso azioni esecutive contro le società debitrici, né i creditori aderenti avevano rinnegato o disdettato l'accordo, la cui permanente efficacia era espressamente subordinata all'ottenimento dell'omologazione entro 9 mesi (non ancora decorsi) dalla stipulazione. In considerazione di questi elementi, la Corte d'appello ha ritenuto che gli stessi creditori, prefigurandosi tempi non brevi per giungere all'omologazione, avessero considerato validi entro quell'orizzonte temporale i dati contabili di partenza). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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